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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28236/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Con il primo e il terzo motivo ha contestato, sostanzialmente, la sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo di non avere consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata declaratoria di estinzione del reato, assumendo che dovesse riconoscersi la fattispecie di ricettazione attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p. e che da ciò dovesse derivare una diversa decorrenza della prescrizione. Con memoria successiva ha anche criticato l'assegnazione del fascicolo alla settima sezione penale. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e ha inoltre osservato che, essendo il ricorso inammissibile originariamente, non potevano essere valutate né la prescrizione eventualmente maturata nelle more né le deduzioni formulate con la memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al dolo della ricettazione, affermando che è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene e che tale elemento può essere provato anche in via indiretta, ad esempio attraverso l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Ha poi escluso che la ricettazione attenuata costituisca un autonomo reato idoneo a incidere sul termine di prescrizione, trattandosi di una circostanza attenuante. Infine, ha affermato che l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce di rilevare sopravvenute cause di non punibilità e di esaminare i motivi nuovi o la memoria.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ipotesi di fatto di speciale tenuità nella ricettazione non è un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante; non incide sul termine di prescrizione che va calcolato sull'ipotesi-base.

  • art. 157 c.p.

    Ai fini della prescrizione non può tenersi conto della fattispecie attenuata di speciale tenuità, dovendosi fare riferimento al massimo edittale previsto per l'ipotesi base.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è espressamente citato, ma la decisione applica il principio per cui l'inammissibilità originaria del ricorso preclude il regolare rapporto di impugnazione e impedisce ogni ulteriore scrutinio nel merito o sulle cause sopravvenute di non punibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo richiede la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, ma non anche la conoscenza dettagliata delle modalità, del tempo e del luogo del reato presupposto.
  • La prova della consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da elementi indiziari, anche indiretti, compresa l'omessa o non credibile indicazione della provenienza del bene, quando tale condotta sia logicamente sintomatica di occultamento e mala fede.
  • La fattispecie di speciale tenuità della ricettazione non integra un reato autonomo, ma una circostanza attenuante; perciò non modifica il regime di prescrizione, che resta ancorato alla pena massima dell'ipotesi base.
  • L'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione impedisce di rilevare sopravvenute cause di non punibilità, come la prescrizione maturata dopo la proposizione dell'impugnazione, e rende inammissibili anche i motivi nuovi o le deduzioni contenute in memoria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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