Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19829/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ufficio finanziario)

La controversia

Con decreto del 19 settembre 2025 il GIP del Tribunale di Pescara, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della parte ricorrente. Contro tale provvedimento era stata proposta opposizione, poi convertita in ricorso per cassazione e trasmessa alla Corte. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due profili: in primo luogo, perché la revoca dell'ammissione al patrocinio, quando sia disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario, è impugnabile con ricorso diretto per cassazione ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 115/2002; in secondo luogo, perché il ricorso era sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p., senza che rilevasse la precedente conversione dell'opposizione in ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la revoca del patrocinio a spese dello Stato su richiesta dell'Ufficio finanziario rientra nell'ambito dell'art. 113 d.P.R. 115/2002, che consente il ricorso diretto per cassazione; tuttavia, il ricorso concretamente proposto era comunque inammissibile perché sottoscritto da un avvocato non iscritto all'albo speciale ex art. 613 c.p.p. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ordinariamente reclamabile davanti al Presidente del tribunale o della corte d'appello che ha emesso il provvedimento.

  • art. 113 d.P.R. 115/2022

    Per la revoca disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario la Corte indica il ricorso diretto per cassazione come rimedio esperibile.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale; in difetto il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è, di regola, soggetta a reclamo al giudice che ha emesso il provvedimento, e non a ricorso per cassazione immediato.
  • Costituisce eccezione alla regola di impugnazione il caso in cui la revoca sia disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario, per il quale la Corte riconosce il ricorso diretto per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione deriva dalla sottoscrizione da parte di un difensore non iscritto nello speciale albo ex art. 613 c.p.p., requisito che non viene meno per il solo fatto che l'originaria opposizione sia stata convertita in ricorso.
  • La conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione non sana i requisiti soggettivi e formali propri del mezzo di impugnazione, né elide le cause di inammissibilità previste per il ricorso cassatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.