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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28800/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda di trasferimento di know-how relativo a un prodotto probiotico e ai ceppi batterici che lo compongono. Il giudice di merito aveva riconosciuto alla società resistente la titolarità dei ceppi batterici in base a un contratto di cessione del know-how stipulato nel 2003 con altra società, e aveva poi annullato, ai sensi dell'art. 2475-ter c.c., una successiva cessione di tali ceppi effettuata dalla medesima società resistente, in persona del proprio presidente, in favore di uno dei ricorrenti principali, ordinandone la restituzione. Il ricorso principale ha dedotto: 1) nullità del giudizio d'appello per omesso svolgimento dell'udienza di trattazione e per mancata discussione orale, con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, sulla valutazione delle prove e sui criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che il contratto di cessione del know-how non trasferisse anche i ceppi batterici; 3) erronea valutazione dell'efficacia di una sentenza americana che avrebbe riconosciuto la titolarità del know-how a uno dei ricorrenti, nonché erronea esclusione di un documento confidenziale prodotto in appello; 4) erronea qualificazione di una comunicazione del 2013 come atto contrattuale soggetto ad annullamento ex art. 2475-ter c.c. Il ricorso incidentale ha riproposto censure analoghe sulla nullità processuale, sulla titolarità dei ceppi e sulle spese. La società resistente ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso incidentale perché tardivo e adesivo, in un giudizio scindibile tra più condebitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo inammissibili o infondati tutti i motivi: ha escluso la nullità del procedimento d'appello per mancata udienza di trattazione, rilevando la sanatoria per mancata tempestiva deduzione e comunque l'assenza di concreta lesione del contraddittorio; ha ritenuto generiche o meramente alternative le censure sulla interpretazione del contratto e sulla valutazione delle prove, e ha considerato non decisivo l'erroneo richiamo all'art. 1153 c.c. effettuato dalla corte territoriale; ha inoltre confermato l'inopponibilità alla società resistente della sentenza statunitense e l'inammissibilità della dedotta ammissione del documento confidenziale; infine ha dichiarato inammissibile il motivo sull'art. 2475-ter c.c. per difetto di autosufficienza. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo: la Corte ha applicato il principio per cui, in presenza di cause scindibili e di un'impugnazione principale proposta solo contro una parte, il coobbligato non destinatario dell'impugnazione principale non può avvalersi dell'impugnazione incidentale tardiva. Le spese sono state poste a carico, in solido, dei ricorrenti soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 350 c.p.c.

    la mancata celebrazione dell'udienza di trattazione non ha determinato nullità, in assenza di concreta lesione del contraddittorio e anche per effetto della sanatoria ex art. 157, comma 2, c.p.c.

  • art. 352 c.p.c.

    la trattazione scritta e la mancata discussione orale non integrano di per sé nullità, potendo il contraddittorio essere assicurato anche con difese scritte nel contesto della disciplina emergenziale.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    la discussione orale non è stata ritenuta indefettibile nel caso concreto, in presenza di trattazione scritta consentita dalla normativa emergenziale.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    la nullità processuale deve essere dedotta nella prima difesa successiva alla notizia dell'atto nullo, altrimenti è sanata.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la nullità è comunque sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo e non vi è concreta compromissione del diritto di difesa.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    non possono essere invocati per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • artt. 1325, 1362, 1363, 1364, 1366 c.c.

    l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati e con puntuale dimostrazione dello scostamento del giudice di merito.

  • art. 1153 c.c.

    il richiamo operato dalla corte territoriale è stato ritenuto erroneo ma irrilevante e sovrabbondante, quindi non decisivo ai fini della decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    la produzione del documento confidenziale è stata ritenuta non ammissibile in cassazione perché la dedotta giustificazione della tardività implicava accertamenti di fatto non emersi nei gradi di merito.

  • art. 2475-ter c.c.

    è stata ritenuta applicabile alla cessione successiva dei ceppi batterici, come valutata dal giudice di merito, ma la doglianza contro tale qualificazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva non è ammessa a favore di un coobbligato in una controversia con cause scindibili quando l'impugnazione principale non sia stata proposta contro di lui.

  • art. 325 c.p.c.

    per la parte non destinataria dell'impugnazione principale resta fermo il termine ordinario di impugnazione.

  • art. 221, comma 4, L. 24 aprile 2020, n. 27

    la Corte ha richiamato la disciplina emergenziale per giustificare la trattazione scritta nella fase conclusiva dell'appello.

Massime di principio

  • La nullità per omesso svolgimento di una fase processuale o per compressione del contraddittorio è deducibile solo se la parte dimostra una concreta lesione del diritto di difesa e, comunque, deve essere eccepita nella prima difesa utile, altrimenti resta sanata.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. non può essere prospettata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disatteso prove legali o invertito l'onere probatorio.
  • L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo denunciando specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e indicando in che modo il giudice se ne sia discostato, non potendo il ricorrente limitarsi a proporre una lettura alternativa.
  • Un errore di diritto del giudice di merito non comporta cassazione se è privo di incidenza causale sulla decisione, restando la motivazione corretta nei limiti in cui l'errore sia meramente sovrabbondante o non decisivo.
  • In una controversia con cause scindibili e più condebitori solidali, l'impugnazione incidentale tardiva è utilizzabile solo dalla parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale; chi non è destinatario dell'impugnazione principale resta soggetto ai termini ordinari di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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