Cassazione Civile, Ordinanza n. 00230/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia nella parte in cui disponeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e ha ordinato la prosecuzione del procedimento illegittimamente sospeso. Ha inoltre compensato le spese del regolamento, valorizzando la peculiarità delle ragioni della decisione, non coincidenti con le prospettazioni delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una successione ereditaria. Due parenti della defunta avevano promosso un giudizio per far dichiarare la nullità di un testamento olografo, la decadenza del coniuge superstite dal diritto di accettare l'eredità per mancata accettazione entro il termine fissato ex art. 481 c.c. e la devoluzione dell'eredità in loro favore. Il coniuge superstite aveva contestato tali domande e, in un giudizio successivo, aveva chiesto a sua volta l'accertamento della propria qualità di unico erede, oltre alla restituzione di somme detenute da banche e poste e all'esclusione dell'erede testamentario. Il tribunale del secondo giudizio, rilevata continenza tra le cause e la pendenza di un giudizio d'appello sul primo processo, aveva sospeso il procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dell'appello. Con il ricorso per regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto: 1) insussistenza di litispendenza o continenza tra i due giudizi; 2) violazione degli artt. 39 e 40 c.p.c., sostenendo che il secondo giudizio sarebbe stato pregiudiziale rispetto al primo e che, essendo il giudizio pregiudicante già in appello, non poteva disporsi sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma semmai sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo sulla continenza, ma ha accolto il ricorso perché, a fronte di cause pendenti in gradi diversi, il tribunale non poteva applicare l'art. 295 c.p.c. e, comunque, non aveva motivato sulla plausibile controvertibilità della sentenza pregiudicante, presupposto necessario per la sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
è la norma che consente di fissare un termine per l'accettazione dell'eredità; la sua violazione comporta la possibile decadenza dal diritto di accettare l'eredità.
regola la continenza di cause; la Corte ribadisce che può sussistere anche quando vi sia solo parziale coincidenza di soggetti o di petitum, purché vi sia rapporto di interdipendenza o pregiudizialità logico-giuridica.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla disciplina della sospensione e sulla diversa regolazione delle cause in gradi diversi.
la sospensione necessaria non è correttamente applicabile quando il rapporto pregiudicante/pregiudicato si colloca tra giudizi pendenti in gradi diversi; in tal caso occorre verificare la disciplina della sospensione facoltativa.
la sospensione discrezionale del processo è ammessa solo se il giudice dia conto, in modo non apparente, della plausibile controvertibilità della decisione invocata come pregiudicante, confrontandola con le critiche mosse alla stessa.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge processuale dedotto dal ricorrente.
richiamato per sottolineare la tardività delle prime deduzioni del coniuge superstite in ordine all'accettazione tacita dell'eredità.
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notificazione del ricorso ex art. 481 c.c.
Massime di principio
- Quando tra due controversie esiste un rapporto di continenza o una pregiudizialità logico-giuridica, il giudice deve individuare correttamente il rimedio processuale applicabile in base allo stadio dei giudizi pendenti, non potendo sovrapporre automaticamente sospensione necessaria e sospensione facoltativa.
- La sospensione ex art. 295 c.p.c. presuppone, in linea di principio, una relazione pregiudiziale tra cause pendenti nello stesso grado; se la causa pregiudicante è già definita in primo grado ma impugnata, il giudice della causa dipendente deve valutare semmai l'art. 337, comma 2, c.p.c.
- La sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione specifica sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante; non è sufficiente un rinvio meramente meccanico all'esito del giudizio di impugnazione.
- Il regolamento di competenza consente alla Corte di cassazione di controllare la legittimità del provvedimento di sospensione, ma non di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'opportunità sostanziale della decisione pregiudicante.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: una parte non può aggirare preclusioni processuali e giudicato promovendo un giudizio separato per far valere una qualità o un fatto che avrebbe dovuto dedurre tempestivamente nel processo originario.
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