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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5428/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza del 02/10/2019 (secondo giudizio di appello) per: nullità delle notificazioni (art. 415-bis) e mancata effettuazione di ricerche internazionali con conseguente illegittima dichiarazione di latitanza; vizio nella valutazione della prova circa la responsabilità penale (movente e disponibilità dell'arma), richiesta di riqualificazione in omicidio preterintenzionale o concorso anomalo ex art. 116 c.p.; mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; violazione del divieto di reformatio in peius e vizi nel calcolo della pena (determinazione della pena base, applicazione delle attenuanti generiche, aumento per continuazione e diminuzione per il rito abbreviato); contestazione della legittimità della restituzione in termini versus applicazione della rescissione del giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto corretta la rimessione in termini ex art. 175, comma 2, c.p.p., dato il quadro procedimentale anteriore alla riforma, e quindi non applicabile la disciplina della rescissione del giudicato (art. 629-bis) al caso concreto. Ha ritenuto legittima la dichiarazione di latitanza e la notificazione al difensore dopo ricerche ritenute esaustive in Italia, non essendovi prova certa della dimora all'estero; non era obbligatoria la ricerca internazionale in assenza di elementi che indicassero la residenza all'estero. Quanto al merito, la Corte ha giudicato non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito circa la responsabilità: valutazione complessiva di movente, modalità dell'azione (colpi ripetuti e diretti a punti vitali) e disponibilità dell'arma ritenute sufficienti per il dolo omicidiario; la richiesta di riqualificazione in preterintenzionale o di riconoscimento della provocazione è stata respinta. Il divieto di reformatio in peius non è stato violato alla luce del parametro corretto da assumere (non la sentenza di appello del 2001). La Corte ha confermato l'esito sostanziale del secondo giudizio di appello (condanna e calcolo della pena: anni 14 complessivi, con estinzione per indulto di anni 3 come già disposto in appello) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e somme alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina della rimessione in termini per proporre impugnazione della sentenza contumaciale nella formulazione previgente alla riforma: applicabile ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla legge n. 67/2014.

  • art. 415-bis, cod. proc. pen.

    Norma sull'avviso di conclusione delle indagini o simile (notificazione di atti processuali): la Corte ha ritenuto valide le notificazioni agli difensori dopo la dichiarazione di latitanza quando le ricerche risultano esaustive.

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina della rescissione del giudicato per i procedimenti in cui sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato: non applicabile retroattivamente ai procedimenti già definiti prima dell'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta.

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Norma relativa alla dichiarazione di assenza dell'imputato: richiamata per distinguere i casi in cui si applica la disciplina della rescissione del giudicato.

  • art. 295, cod. proc. pen.

    Disposizione sulle ricerche della polizia giudiziaria: le ricerche devono essere tali da risultare esaustive ai fini della dichiarazione di latitanza, ma non necessariamente comprendere ogni ricerca prevista per le notifiche all'estero.

  • art. 169, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni all'estero: le ricerche internazionali per notifiche non sono obbligatorie se non risultano elementi che indichino la residenza o dimora dell'imputato all'estero.

  • art. 116, cod. pen.

    Norma sul concorso anomalo (responsabilità dei partecipanti): evocata dalla difesa come possibile alternativa; la Corte ha ritenuto superflua l'analisi ex art. 116 perché la prova del dolo individuale è ritenuta sufficiente.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: il divieto opera con i corretti parametri di riferimento e non è stato violato nel giudizio di appello seguito alla restituzione in termini nel caso specifico.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali nelle decisioni di cassazione: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 625-ter e art. 629-bis (richiamate giurisprudenzialmente)

    Richiami giurisprudenziali che spiegano l'ambito di applicazione degli istituti di rescissione del giudicato/assenza e della rimessione nel termine in relazione alle riforme legislative.

Massime di principio

  • Se il procedimento è stato definito con sentenza passata in giudicato prima della riforma che ha introdotto la disciplina dell'assenza/rescissione, il rimedio procedurale corretto per la mancata conoscenza da parte dell'imputato è la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. nella formulazione previgente, non la rescissione del giudicato.
  • Per dichiarare la latitanza non è sempre obbligatorio effettuare ricerche internazionali: è sufficiente che le ricerche effettuate in Italia risultino esaustive e che non esistano elementi certi che indichino la dimora o la residenza all'estero.
  • La notificazione degli atti al difensore è legittima dopo la dichiarazione di latitanza quando il giudice valuta che l'imputato si sia posto volontariamente in condizione di irreperibilità o che le ricerche siano state esaustive.
  • Le valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e la ricostruzione del movente e delle modalità committive rimangono in larga misura oggetto di apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione per illogicità manifesta, non per dissenso sulle valutazioni probatorie sistematiche.
  • L'attenuante della provocazione richiede un fatto ingiusto immediatamente antecedente che giustifichi la reazione: pregresse liti e reciproche aggressioni protratte nel tempo non necessariamente integrano la provocazione.
  • Il divieto di reformatio in peius va valutato rispetto al corretto parametro di confronto; in caso di restituzione in termini da sentenze contumaciali la comparazione non sempre può assumere come parametro una sentenza di secondo grado resa anteriormente.
  • Nel calcolo della pena vanno rispettati i passaggi logici: individuazione della pena base, applicazione delle diminuzioni per le circostanze attenuanti, eventuale riduzione per il rito abbreviato, e poi gli aumenti per continuazione; contestazioni formali devono dimostrare errore nel calcolo, non solo la diversa preferenza del giudice.

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