Cassazione Penale, Ordinanza n. 09555/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato tributario di omessa dichiarazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di merito si fondava su elementi di fatto e argomentazioni contraddittorie rispetto al materiale probatorio acquisito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza specifica critica delle ragioni poste a base della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano riproduttive di questioni già vagliate dai giudici di merito e non contenevano una critica specifica alle argomentazioni della sentenza di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso. Quanto alla responsabilità, la sentenza impugnata è stata ritenuta corretta nel confermare la condanna per il reato tributario contestato e nel mantenere la recidiva valorizzando i precedenti penali e la contiguità temporale tra questi e i fatti giudicati.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato tributario oggetto di condanna; la Corte ne presuppone la corretta applicazione in fatto.
Disciplinante la recidiva; la Corte ritiene corretta la mancata esclusione della recidiva alla luce dei precedenti penali e della continuità temporale con i fatti contestati.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente sia almeno in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, se non contengono una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La doglianza di vizio di motivazione è inammissibile quando non evidenzia un reale contrasto logico della sentenza con il compendio probatorio, ma si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La recidiva può essere legittimamente confermata quando il giudice valorizzi i precedenti penali dell'imputato e la prossimità temporale tra le pregresse condanne e i fatti oggetto del nuovo giudizio, ritenendo tale dato indice di maggiore pericolosità e non emergendo elementi positivi contrari.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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