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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32916/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, dopo il rigetto della domanda di protezione da parte della Commissione territoriale e la conferma del diniego in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) ha denunciato la violazione dell'art. 158 c.p.c. sostenendo che il giudice relatore-estensore della decisione di appello fosse un giudice ausiliario di appello non appartenente alla magistratura togata; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserita mancanza di adeguata cooperazione istruttoria e motivazione apparente, perché la Corte territoriale non avrebbe valutato, ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, la situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine; (3) ha lamentato l'omessa considerazione della domanda di permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, prospettando anche in questo caso la violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c.

La decisione

Il ricorrente ha dichiarato sopravvenuta mancanza di interesse e ha rinunciato agli atti del giudizio di cassazione. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., compensando integralmente le spese di lite tra le parti. La Corte ha inoltre rilevato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione determina l'estinzione del processo, senza decisione sul merito dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione delle spese quando la natura della controversia lo renda equo.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o inammissibile.
  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso, restano assorbite tutte le censure formulate, senza scrutinio di fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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