Cassazione Penale, Sentenza n. 19118/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/03/2022 che aveva parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. di Ivrea (29/01/2018), assolvendo dal reato di calunnia (capo D), ritenendo assorbito il sequestro di persona (capo B) nella rapina (capo A), confermando la responsabilità per rapina e ricettazione e rideterminando il trattamento sanzionatorio. La difesa deduceva: 1) violazione di legge (artt. 69 e 133 c.p.) e vizio di motivazione nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; 2) violazione di legge (art. 132 c.p.) per errori nel calcolo della pena (omissione del reato capo C e relativo aumento in continuazione), mancata motivazione circa la commisurazione della pena pecuniaria diversa dal minimo edittale e errata applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudizio di bilanciamento operato dalla Corte territoriale è stato ritenuto ricondotto a criteri logici e non arbitrari. Il secondo motivo è stato accolto parzialmente: la Corte ha precisato che il giudice di merito è libero di differenziare la commisurazione della pena detentiva e di quella pecuniaria e non è obbligato a fissare la pena pecuniaria partendo dal minimo edittale, salvo superamento della misura media che impone motivazione specifica; tuttavia la Cassazione ha riscontrato un errore di computo nella determinazione della pena detentiva complessiva (errata applicazione della diminuzione per il rito abbreviato anche alla parte della pena determinata in aumento per continuazione) e ha disposto, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., la rettifica della pena detentiva da anni 2 e giorni 20 a anni 2 e giorni 13 di reclusione.
Norme richiamate
Disciplina le circostanze attenuanti comuni; richiamata in relazione alla valutazione e riconoscimento delle attenuanti nel bilanciamento con le aggravanti.
Stabilisce i criteri e gli indici per la determinazione della pena e per il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha confermato l'ampio margine discrezionale del giudice di merito purché la motivazione sia logica e coerente.
Norme sulla determinazione della pena (cumulo, continuazione, modalità di irrogazione); richiamata in relazione all'errato calcolo degli aumenti in continuazione e alla corretta formazione della pena complessiva.
Consente alla Corte di Cassazione di rettificare errori materiali o di calcolo nella sentenza impugnata; utilizzato per correggere l'errore di computo della pena detentiva.
Riferimenti procedurali che disciplinano le forme semplificate per l'esame del ricorso in Cassazione applicate nel procedimento.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se il ragionamento è illogico o arbitrario o privo di adeguata motivazione.
- Il giudice è libero di determinare separatamente la pena detentiva e la pena pecuniaria per lo stesso fatto di reato; non è obbligato a partire dal minimo edittale per entrambe, salvo che la pena pecuniaria superi la misura media, nel qual caso è richiesta motivazione specifica.
- Se vi sono più reati e si determina un aumento per continuazione, la corretta applicazione degli aumenti e delle riduzioni (es. per il rito abbreviato) deve essere effettuata anche sulla parte di pena determinata in aumento; errori di calcolo possono essere rettificati in Cassazione senza annullamento.
- Gli errori materiali o di computo nella determinazione della pena vengono normalmente sanati con rettifica ai sensi dell'art. 619 c.p.p.; la soluzione pratica è la correzione del computo quando il vizio è meramente formale.
- In sede di impugnazione è utile contestare con precisione non solo la valutazione delle circostanze ma anche il calcolo numerico della pena (cumuli, aumenti, riduzioni) perché tali aspetti sono suscettibili di rettifica anche se la valutazione di merito resta confermata.
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