Cassazione Penale, Sentenza n. 24334/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per peculato (art. 314 c.p.) relativa all'appropriazione di complessivi 47.158 euro mediante 79 operazioni informatiche di compensazione crediti/debiti mentre era addetto all'ufficio incassi di Equitalia Sud. Le censure dedotte erano, in sintesi: (i) vizio di motivazione e possibile condivisione della password d'accesso al sistema informatico da parte di altri colleghi (quindi impossibile attribuire tutte le operazioni a lui); (ii) errata qualificazione giuridica perché si sarebbe appropriato di crediti immateriali (non cose materiali) e quindi non peculato ma eventuale truffa; (iii) inesistenza della qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio essendo dipendente di società privata; (iv) richiesta di mitigazione della pena in ragione dell'assenza di danno patrimoniale alla pubblica amministrazione e della 'neutralizzazione' delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse esaustiva e non viziata: è stato accertato che le operazioni imputate erano riconducibili al Verlezza (la password non risultava di uso generalizzato e il ricorrente ne è risultato beneficiario diretto), che i crediti erano nella disponibilità giuridica dell'ente (Equitalia Sud in attesa di liquidazione) e che l'utilizzo di tali crediti per estinguere debiti di terzi ha costituito appropriazione rilevante ai fini del peculato anche in assenza di effettivo danno patrimoniale. La Corte ha inoltre confermato che i dipendenti di società private incaricate della riscossione svolgono un pubblico servizio e possono assumere la qualifica di "incaricati di pubblico servizio". Alcune censure sono state dichiarate inammissibili per genericità o per essere, in realtà, contestazioni di merito non consentite in cassazione.
Norme richiamate
Il peculato può integrarsi anche mediante appropriazione di beni immateriali o crediti quando la pubblica amministrazione abbia la disponibilità giuridica degli stessi; rileva l'interversione del titolo del possesso operata dall'agente
Usata come aggravante (abuso delle funzioni) in relazione alla contestazione dell'appropriazione di somme nell'esercizio delle funzioni
art. 640 e art. 640-ter cod. pen.
Distinti dal peculato: la Corte richiama che la differenza tra peculato e truffa/frode informatica si basa sulle modalità del possesso (se l'agente aveva già la disponibilità per ragioni d'ufficio -> peculato; se si procura il possesso con artifici -> truffa/frode)
artt. 192, 530, 546, 606 cod. proc. pen.
art. 192; art. 530; art. 546; art. 606, comma 1, lett. c)
La Corte richiama limiti di ammissibilità delle censure in cassazione: molte doglianze costituivano contestazioni di merito o erano generiche e dunque inammissibili; la sola deduzione di violazione di norme processuali non impone automaticamente l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 606
artt. 62-bis, 133 e 133-bis cod. pen.
art. 62-bis; art. 133; art. 133-bis
Richiamate dalla difesa con riferimento al trattamento sanzionatorio (attenuanti/mitigazione); la Corte ha ritenuto la richiesta generica e non fondata alla luce della gravità del comportamento
norme relative al procedimento in camera di consiglio per emergenza sanitaria
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n. 137 e successive proroghe (cit. d.lgs. 10/10/2022 n.150 art. 94 comma 2)
Riferimento procedurale sulle modalità di trattazione dell'udienza in camera di consiglio con modalità a distanza; non incidono sul merito
Massime di principio
- Il peculato può comprendere l'appropriazione di beni immateriali (es. crediti, dati) quando la pubblica amministrazione abbia la disponibilità giuridica di tali beni: l'assenza di un danno patrimoniale effettivo non esclude la rilevanza penale se vi è appropriazione e violazione della funzione pubblica
- La qualificazione tra peculato e reati di tipo fraudolento (truffa, frode informatica) dipende principalmente da chi deteneva il possesso o la disponibilità del bene: se l'agente ha già la disponibilità per ragione d'ufficio si configura peculato; se il possesso è acquisito fraudolentemente si configura truffa/frode
- Il fatto che il soggetto sia dipendente di una società privata non esclude di per sé la qualità di "incaricato di pubblico servizio" quando la società gestisce una funzione di carattere pubblicistico (es. riscossione tributi); in tali casi le somme e i crediti attinenti si considerano nella disponibilità dell'amministrazione
- La mera possibilità che password o credenziali fossero teoricamente accessibili ad altri non scagiona l'imputato se le indagini dimostrano l'effettiva attribuibilità delle operazioni e un beneficio diretto dell'agente; le prove di uso esclusivo o di beneficio reiterato sono decisive
- In cassazione molte censure di merito o generiche risultano inammissibili: occorre dedurre in modo specifico i punti di errore della motivazione e non limitarsi a richieste generiche di attenuazione della pena
- La 'neutralizzazione' contabile delle operazioni (assenza di danno economico subito dall'amministrazione) non esclude automaticamente la responsabilità per peculato, perché il reato tutela anche la legalità e la correttezza dell'esercizio del pubblico servizio
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