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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9742/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Del Frate ha impugnato la sentenza di appello del 22.4.2021 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (art. 516 c.p. relativo alla vendita di olio non genuino) ma aveva confermato le statuizioni civili. Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi: 1) nullità per difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza e processo svolto in forma cartolare (art. 179 c.p.p. e con richiamo all'art. 129 e art. 469 c.p.p.); 2) mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado alla imputata (richiamo all'art. 584 c.p.p. e alla normativa anteriore alla L. 28.4.2014 n.67); 3) vizio per mancata escussione dei testi indicati dalla difesa e illogicità della motivazione circa la prova del fatto; 4) violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle armi per il diniego di ammissione di prove a discarico (art. 495 c.p.p. e art. 6 CEDU); 5) questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p. in relazione ai parametri CEDU, direttive UE e Costituzione circa l'efficacia dell'appello limitato agli effetti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondate le prime due censure: risultano infatti negli atti le notifiche all'avvocato domiciliatario (relata dell'estratto contumaciale del 12.2.2014 e dell'avviso di fissazione dell'udienza del 18.3.2021) e il difensore ha partecipato al giudizio, rendendo tardiva la contestazione (art. 180 c.p.p.). Quanto ai motivi relativi alle prove, la Cassazione ha ritenuto che le analisi di laboratorio riguardassero un campione portato dalla parte civile e che non vi fosse prova che quello fosse il medesimo olio venduto dall'imputata: perciò la motivazione della Corte di Appello sulle statuizioni civili è manifestamente illogica. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e ha disposto il rinvio al giudice competente per valore in grado di appello ai fini della rideterminazione delle statuizioni civili, confermando comunque la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (messa in vendita di prodotto non genuino). La sentenza di merito aveva ritenuto la responsabilità di Del Frate in primo grado.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la pronuncia in forma cartolare; la Corte ha ritenuto che le notifiche al domiciliatario e la partecipazione del difensore hanno reso infondata la doglianza.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Riferito dalla ricorrente in tema di proscioglimento predibattimentale; la Corte ha osservato che la disciplina invocata non si applicava al caso di specie come dedotto dal ricorrente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di sentenza de plano; il Collegio ha evidenziato l'esigenza del contraddittorio pieno che nel caso è ritenuto assicurato dalla partecipazione del difensore.

  • art. 584, terzo comma cod. proc. pen.

    Riferito alla notifica dell'estratto contumaciale; la Corte ha accertato la regolare notifica al domiciliatario prima della riforma del processo in absentia (L. 28.4.2014 n.67).

  • Legge 28.4.2014 n.67

    Riforma delle norme sull'assenza dell'imputato; la Corte ha applicato la normativa transitoria ricostruendo che le notifiche erano state eseguite sotto la disciplina previgente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite alla riproduzione integrale dei motivi in Cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti consentiti.

  • art. 23 bis L.176/2020

    Citato in relazione al contraddittorio cartolare; la Corte ha considerato valida la partecipazione difensiva con deposito di conclusioni scritte.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma sulla decadenza dalla deduzione della nullità; la Corte ha ritenuto tardiva la contestazione dell'omessa notifica data la partecipazione del difensore al giudizio d'appello.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta di ammissione di testi ex difesa; la Corte di merito aveva negato la rinnovazione istruttoria ritenendola non decisiva, decisione confermata in parte da Cassazione per mancanza della prova dell'identità del campione.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per violazione del diritto di difesa; la Corte ha valutato l'ammissibilità delle prove e ha ritenuto che la mancata escussione non fosse decisiva in assenza di prova che il campione analizzato corrispondesse all'olio venduto dall'imputata.

  • art. 6 CEDU

    Invocato in tema di equo processo e diritto alla prova; la Corte ha valutato se il diniego delle prove avesse violato il principio, con esito negativo in ragione della mancata decisività della prova richiesta.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Articolo oggetto di questione di legittimità costituzionale (effetti civili dell'appello quando il reato è estinto per prescrizione). La questione è stata sollevata ma la Corte non ha accolto la censura nella parte che giustificava l'annullamento generale; ha invece annullato le statuizioni civili per motivazione illogica.

  • Direttiva 2016/343 UE e Carta dei Diritti fondamentali UE art. 48

    Richiamate nella censura costituzionale in relazione ai diritti processuali dell'imputato; la Corte non ha ritenuto fondato il profilo di illegittimità sulla base di tali parametri nel caso concreto.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rinvio al giudice competente per valore in grado di appello in seguito all'annullamento delle statuizioni civili.

Massime di principio

  • La notifica al difensore domiciliatario eletto è efficace: la contestazione della mancata notifica è tardiva se il difensore ha poi partecipato al giudizio; l'omessa notifica può essere sanata dalla partecipazione attiva del difensore.
  • Le nullità relative alla notifica devono essere dedotte nei termini di legge (art. 180 c.p.p.); la mancata impugnazione tempestiva può determinare la decadenza dalla relativa doglianza.
  • Nel giudizio d'appello svolto in forma cartolare la partecipazione e l'attività del difensore (deposito di conclusioni, presenza nella veste di domiciliatario) riducono l'efficacia della censura per difetto di contraddittorio.
  • La richiesta di ammissione o rinnovazione di prove a discarico può essere respinta se la prova offerta manca del carattere di decisività (ad es. quando non è provato che il campione esaminato sia lo stesso bene oggetto del fatto contestato).
  • Quando la prova scientifica si riferisce a un campione fornito dalla parte offesa e non vi è prova dell'identità tra quel campione e il bene venduto dall'imputato, le statuizioni civili fondate su tali esami possono essere ritenute privi di adeguata motivazione e annullate.
  • Se il reato è dichiarato estinto per prescrizione in appello ma la Corte conferma le statuizioni civili, la Cassazione può comunque riesaminare la logicità e la fondatezza della motivazione civile e disporre l'annullamento con rinvio se la motivazione è manifestamente illogica.
  • Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con norme UE vanno formulate chiaramente e non sempre conducono all'annullamento se il vizio concreto riguarda la mancata prova dell'elemento materiale o dell'identità del bene.

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