Cassazione Penale, Ordinanza n. 13034/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda un imputato ritenuto responsabile in appello della violazione del divieto di accesso a determinate aree urbane imposto dal Questore (cd. daspo urbano). Il provvedimento amministrativo era stato notificato nel 2019, non risulta impugnato dall'interessato e l'imputato lo avrebbe violato in due occasioni indicate in sentenza. Con il ricorso per cassazione egli censurava la conferma della responsabilità per il reato previsto dall'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017 conv. in l. n. 48/2017, ma la Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato. Dalla motivazione emerge che la difesa mirava sostanzialmente a contestare la sussistenza del reato, anche richiamando il fatto che le condotte sarebbero state minacciose o violente; la Corte risponde che tale profilo è irrilevante ai fini della configurabilità della violazione del divieto di accesso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ribadisce che, una volta validamente adottato e notificato il provvedimento questorile di divieto di accesso, non impugnato dall'interessato, la sua violazione integra il reato previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere sia anche minacciosa o violenta. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 conv. in l. n. 48/2017
«nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto»
La norma incrimina la violazione del divieto di accesso disposto dal questore; per la sussistenza del reato è sufficiente l'inosservanza del provvedimento validamente adottato e notificato.
art. 9, commi 1 e 2, d.l. n. 14/2017 conv. in l. n. 48/2017
È richiamato come presupposto della reiterazione delle condotte che consente l'adozione del divieto di accesso.
È indicato come fonte dell'introduzione della sanzione dell'arresto da sei mesi a un anno per la violazione del divieto, in vigore dal 4 dicembre 2018.
Legge di conversione del d.l. n. 14/2017 richiamata per la disciplina del daspo urbano.
Massime di principio
- La violazione del divieto di accesso disposto dal questore in materia di daspo urbano integra il reato previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 quando il provvedimento sia validamente emesso e notificato e non sia stato impugnato.
- Ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante che la condotta tenuta dall'agente sia anche minacciosa o violenta, se ciò non incide sull'inosservanza del divieto amministrativo contestato.
- Nel giudizio di legittimità, un ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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