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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16026/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della sua responsabilità per quattro reati di truffa (vendita di autovetture con incasso del prezzo e mancata consegna). Deduce quattro motivi di cassazione: 1) omessa o insufficiente valutazione dei motivi aggiunti in appello che sostenevano la possibile responsabilità di un terzo ("Dario") come autore materiale esonerante o concorrente, con citazione di una sentenza di assoluzione in altro procedimento; 2) vizio nella determinazione della pena per duplice valutazione della gravità del danno (doppio aumento); 3) violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte di appello ha aumentato rispetto al primo grado l'incremento per la circostanza aggravante del rilevante danno; 4) difetto di corrispondenza fra motivazione e dispositivo: la pena indicata in motivazione è inferiore a quella contenuta nel dispositivo.

La decisione

La Cassazione respinge i primi due motivi: la Corte d'appello ha valutato le argomentazioni difensive e i dati di fatto (intestazione formale dell'impresa, ricezione dei pagamenti sul conto intestato al ricorrente, comportamento irripetibile) in modo logicamente fondato; la pena base è stata calibrata tenendo conto della mancata resipiscenza. Accoglie i motivi terzo e quarto in parte: applicando il principio del divieto di reformatio in peius esteso a tutti gli elementi del calcolo sanzionatorio (richiamando la giurisprudenza di legittimità), la Suprema Corte annulla senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e ridetermina l'aumento per l'aggravante del rilevante danno nella misura attribuita dal primo giudice (mesi 1 e euro 100 di multa), con conseguente ricalcolo complessivo della pena. Risolve la discrasia motivazione/dispositivo affermando che la motivazione prevale sul dispositivo quando si tratta di errore materiale chiaramente ricostruibile, ma non procede alla rettifica ai sensi dell'art. 619 c.p.p. per via dell'annullamento concorrente. La pena finale rideterminata è di anni 1, mesi 11 di reclusione ed euro 1100 di multa, poi ridotta per il rito abbreviato in anni 1, mesi 3, giorni 10 di reclusione ed euro 733 di multa. Sul resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Norma sullo svolgimento della discussione orale in udienza: le parti avevano richiesto la discussione orale in presenza ai sensi di questa disposizione; la Corte prende atto della richiesta ma la questione non è centrale nella decisione di merito.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma emergenziale richiamata insieme ad altre disposizioni di proroga per giustificare il rilievo procedurale della discussione in presenza; impatto procedurale, non decisivo sul merito.

  • art. 5-duodecies, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Ulteriore norma di proroga relativa alle disposizioni processuali emergenziali; richiamata nella fase procedurale relativa alla discussione orale.

  • art. 61, primo comma, n. 7, c.p.

    Circostanza aggravante del "rilevante danno": la Corte d'appello aveva applicato un aumento maggiore rispetto al primo grado; la Cassazione ha ritenuto che l'incremento ulteriore non fosse consentito per effetto del divieto di reformatio in peius esteso a tutti gli elementi del calcolo della pena.

  • art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p.

    Facoltà della Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, di determinare direttamente la misura della sanzione: la Corte l'ha utilizzata per ripristinare l'aumento già applicato dal primo giudice senza rinvio.

  • art. 619 c.p.p.

    Procedura di correzione di errori materiali del dispositivo: richiamata dalla Corte come rimedio applicabile quando la discrepanza dipende da errore materiale; nel caso concreto non è stata utilizzata per la rettifica perché la sentenza è stata annullata in relazione al trattamento sanzionatorio.

  • Principio di diritto (Sezioni Unite, sent. n. 33752/2013, "Papola")

    Giurisprudenza consolidata che estende il divieto di reformatio in peius a tutti gli elementi del calcolo della pena e non solo al risultato finale; principio decisivo per l'accoglimento parziale del ricorso e per l'annullamento/riedeterminazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius si estende a tutti gli elementi del calcolo della pena (aumenti parziali, mesi, multe) e non solo al risultato numerico finale: la Corte di appello non può modificare in peius singoli elementi del trattamento sanzionatorio stabiliti dal primo grado.
  • Quando la Corte di cassazione ritiene non necessari ulteriori accertamenti di merito, può determinare direttamente la misura della sanzione ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando il rinvio.
  • In presenza di discrepanza tra motivazione e dispositivo, se dalla motivazione emerge chiaramente il procedimento seguito dal giudice, la motivazione prevale e l'errore materiale del dispositivo può essere rettificato ai sensi dell'art. 619 c.p.p.; tuttavia tale correzione non è praticabile se la sentenza è annullata su questioni collegate.
  • Le argomentazioni difensive che prospettano la responsabilità di un terzo devono essere valutate ma non determinano automaticamente l'esclusione della responsabilità del formalmente responsabile quando esistono elementi di fatto (intestazione della ditta, gestione dei pagamenti, comportamento dell'imputato) che collegano il soggetto alla vicenda.
  • Il giudice deve evitare la "doppia valutazione" dello stesso parametro (es. gravità del danno) sia nella determinazione della pena base sia nell'applicazione di una specifica aggravante: occorre chiarezza nel metodo di calcolo per non incorrere in vizi di motivazione o in reformatio in peius.
  • Se la sentenza di merito è annullata solo in relazione al trattamento sanzionatorio, la restante statuizione (accertamento della responsabilità) può rimanere confermata; la riforma parziale è possibile e la Cassazione può rideterminare la pena ove consentito.

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