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Ordinanza

Ordinanza n. 2429/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. V quater, di reiezione della domanda cautelare proposta contro l'archiviazione del nulla osta all'ingresso per lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. La controversia riguarda l'archiviazione del nulla osta all'ingresso, che il ricorrente assume essere stata determinata dalla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, a sua volta riconducibile a un mero disguido dell'intermediario incaricato di gestire la pratica d'ingresso. L'appellante ha chiesto che tali circostanze fossero verificate. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, anche in ragione del regime introdotto dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, e dell'aggiunta del comma 7-bis all'art. 4 d.lgs. 286/1998, la rappresentazione delle ragioni dell'interessato era stata omessa nella fase procedimentale e sarebbe stata riversata per la prima volta nel giudizio, impedendo una verifica amministrativa preventiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello in sede cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame. In sede di sommaria delibazione ha ravvisato significativi elementi di fondatezza nella necessità di verificare la fondatezza delle allegazioni relative alla causa dell'archiviazione del nulla osta, verifica non effettuata nel procedimento amministrativo precedente all'adozione dell'atto. L'accoglimento è stato inoltre giustificato dalla gravità e irreparabilità degli effetti pregiudizievoli del provvedimento. La causa è stata trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    ha aggiunto il comma 7-bis all’articolo 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il regime normativo considerato dal giudice può incidere sulla possibilità di rappresentare le ragioni dell'interessato nella fase procedimentale; nel caso concreto, tale omissione ha reso necessaria in sede giudiziale la verifica delle allegazioni relative all'archiviazione del nulla osta.

  • d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (convertito, con modificazione, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187)

    Il regime introdotto dal decreto-legge, come modificato in sede di conversione, è richiamato quale contesto normativo dell'omessa rappresentazione procedimentale delle ragioni dell'interessato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

    In caso di accoglimento cautelare, il giudice dispone la trasmissione al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando, per effetto della disciplina applicabile al procedimento di ingresso dello straniero, le ragioni dell'interessato non abbiano potuto essere rappresentate e valutate nella fase amministrativa, il giudice cautelare può disporre il riesame dell'atto qualora siano necessarie verifiche sulle circostanze dedotte per la prima volta in giudizio.
  • L'archiviazione di una pratica relativa al nulla osta all'ingresso deve poter essere riesaminata quando sia controverso se essa dipenda da una reale sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro oppure da un mero disguido imputabile all'intermediario della pratica, ove tale circostanza non sia stata previamente verificata dall'amministrazione.
  • In sede cautelare, la necessità di una verifica amministrativa omessa nella fase procedimentale, unita alla gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall'atto, integra i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ai fini del riesame, senza anticipare la decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai fini del riesame comporta la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado e la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelarePartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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