Cassazione Penale, Ordinanza n. 32048/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi dedotti, confermando gli effetti della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che lo aveva assolto dal capo 2) dell'imputazione, rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato nel resto la condanna per il reato previsto dall'art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 267/1942. Il ricorso era articolato in cinque motivi: vizio di motivazione sull'esclusione dello stato di necessità; vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità penale; mancata assunzione di una prova decisiva; vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; vizio di motivazione quanto al tempus commissi delicti. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque privo di adeguato compendio probatorio; il secondo generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata; il terzo generico, poiché la decisione aveva disatteso complessivamente la deduzione e non erano state indicate le ragioni della decisività della prova; il quarto generico e indeterminato, in violazione dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il quinto manifestamente infondato, rilevando che la consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, anche quando la condotta si sia esaurita anteriormente.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 267/1942
La condanna confermata riguardava il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, come qualificato dalla disposizione richiamata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve indicare in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura; l'indeterminatezza del motivo ne comporta l'inammissibilità.
Lo stato di necessità invocato dal ricorrente è stato escluso, non risultando un compendio probatorio idoneo a dimostrarne la sussistenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre il vizio di motivazione mediante mere doglianze attinenti alla ricostruzione del fatto, né è sufficiente riproporre valutazioni di merito già esaminate e respinte dal giudice dell'impugnazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione è generico quando non si correla alle ragioni argomentate nella decisione impugnata e non consente di individuare con precisione i rilievi sottoposti al sindacato di legittimità; tale genericità determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il silenzio della sentenza impugnata su una specifica deduzione non integra di per sé un vizio di motivazione quando la deduzione risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata; chi deduce la mancata assunzione di una prova deve inoltre indicarne la decisività.
- La censura sull'elemento soggettivo è generica quando, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non individua gli elementi concreti posti a base della contestazione.
- Nei reati di bancarotta, il tempus commissi delicti coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, anche se la condotta commissiva od omissiva si è esaurita anteriormente.
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