Cassazione Penale, Sentenza n. 41728/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato e per il reato di cui all'art. 493-ter c.p., articolando tre motivi: (1) mancanza di motivazione sull'esclusione della recidiva e censura per applicazione della recidiva reiterata senza adeguata valutazione della pericolosità sociale del nuovo fatto; (2) nullità della sentenza per difetto di contestazione dell'aggravante della minorata difesa; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Inoltre, è stata prodotta memoria con atto di remissione della querela e sua accettazione in relazione al delitto di furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di furto (capo A) perché il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.p., assorbendo il secondo motivo di ricorso. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto (motivi 1 e 3 manifestamente infondati). Ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B) in anni 1 e mesi 8 di reclusione e euro 566,00 di multa (tenuto conto dell'equivalenza tra recidiva e attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. e della riduzione per il rito abbreviato). Ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali relative al capo B) e, ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p., anche delle spese relative al capo A).
Norme richiamate
Ha reso il delitto di furto procedibile a querela, con conseguente estinzione del reato in caso di remissione della querela da parte della persona offesa e accettazione da parte dell'imputato
Applicata per dichiarare estinto il reato di furto a seguito della remissione della querela
L'attenuante del risarcimento del danno è stata ritenuta equivalente alla recidiva nel calcolo della pena
Richiesto dal ricorrente per le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto motivato il diniego, avendo valutato come inidonei a giustificare riduzioni la confessione e l'interruzione della latitanza
Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023 (Sabbatini)
Richiamata per affermare che la recidiva reiterata in sede di cognizione può essere applicata quando, al momento del fatto, l'imputato risulti gravato da più sentenze penali definitive espressive di maggiore pericolosità sociale, senza necessità di una precedente dichiarazione di recidiva semplice
Richiamato per escludere la censura relativa alla recidiva reiterata sollevata per la prima volta in cassazione come inammissibile
Applicato per l'imposizione delle spese processuali in relazione al capo per il quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Utilizzato per porre a carico del ricorrente le spese processuali anche in relazione al delitto estinto (capo A)
Massime di principio
- Se, dopo la modifica normativa che rende un reato procedibile a querela (es. d.lgs. 150/2022 per il furto), la persona offesa rimette la querela e l'imputato accetta la remissione, il reato si estingue ai sensi dell'art. 152 c.p.p. con annullamento senza rinvio della condanna relativa.
- La recidiva reiterata in sede di cognizione può essere applicata senza una precedente dichiarazione di recidiva semplice quando, al momento del fatto, esistono più condanne definitive per reati precedenti che dimostrano una maggiore pericolosità sociale; tale applicazione richiede specifica e adeguata motivazione (Sez. U. 32318/2023).
- Le censure sollevate per la prima volta in cassazione su profili di fatto o di applicazione della normativa (come la mancata dichiarazione di recidiva in primo grado) possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione puntuale: elementi quali confessione o interruzione della latitanza non sono automaticamente idonei a giustificare la diminuzione della pena, soprattutto se la confessione è ritenuta strumentale o la prova era già evidente.
- Quando una circostanza attenuante (es. risarcimento del danno) è ritenuta equivalente a una aggravante o a una recidiva ai fini del calcolo della pena, il giudice può tenerne conto nella rideterminazione complessiva della pena (compresa la riduzione per il rito abbreviato).
- Le spese processuali possono essere distribuite anche per i capi estinti o per i quali il ricorso è dichiarato inammissibile, fatti salvi gli specifici articoli di legge che regolano la ripartizione (art. 616 e art. 340 c.p.p.).
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