Cassazione Penale, Sentenza n. 35228/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li ha ritenuti responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (condanna a 3 anni). Hanno articolato due motivi principali: (1) violazione delle garanzie processuali e del diritto al silenzio (art. 62, 63 e 195 c.p.p., art. 33 legge fallimentare, art. 6 CEDU) per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare e per la conseguente presunta illegittima utilizzazione della relazione ex art. 33 L.F.; contestano inoltre la valutazione della tenuta della contabilità e la ricostruzione contabile operata dal curatore; (2) contestazione della qualificazione come bancarotta fraudolenta dei prelievi operati a titolo di compenso dagli amministratori, sostenendo che detti prelievi erano giustificati da una delibera assembleare o risultavano congrui alla luce dei parametri del DM 140/2012, sicché, in subordine, le condotte avrebbero dovuto essere qualificate come bancarotta preferenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Sul primo motivo ha confermato che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore e contenute nella relazione ex art. 33 L.F. costituiscono prova documentale utilizzabile, non essendo il curatore equiparabile all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria ai fini dell'art. 63 c.p.p.; ha inoltre ritenuto generica e non specificamente motivata la censura relativa alla presunta violazione del nemo tenetur. Quanto al profilo documentale, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito che ha riscontrato scritture contabili incomplete, lacunose e non idonee a ricostruire il patrimonio. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che i prelievi a titolo di compenso integrano bancarotta fraudolenta per distrazione se mancanti di data certa o di elementi che ne consentano una valutazione oggettiva della congruità; la delibera prodotta è stata ritenuta priva di valore probatorio sufficiente e i ricorrenti non hanno fornito dati e elementi di confronto attestanti l'attività effettivamente svolta e la congruità dei compensi. I ricorsi sono pertanto rigettati; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 62, art. 63, art. 195, art. 350, art. 606 c.p.p. (richiamati nel testo)
La Corte ha ritenuto che le garanzie degli artt. 62 e 63 c.p.p. (in particolare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria) non si estendono alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare; ha inoltre richiamato i limiti della revisione in Cassazione ex art. 606 c.p.p. (divieto di travisamento del fatto) e la disciplina delle dichiarazioni spontanee (art. 350) per evidenziare che non sussistevano censure specifiche valide.
La relazione del curatore ex art. 33 L.F. è qualificata come prova documentale utilizzabile nel processo penale; la diversità dei poteri del curatore rispetto agli organi di polizia impedisce l'estensione automatica delle tutele previste dall'art. 63 c.p.p.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
La Corte ha valutato il riferimento alla giurisprudenza CEDU (es. Saunders, Kansal) e ha ritenuto che le differenze tra l'istituto del curatore in Italia e i poteri riconosciuti in altri ordinamenti non comportano, di per sé, una violazione dell'art. 6 CEDU nell'ordinamento nazionale.
Richiamato il principio secondo cui la misura del compenso degli amministratori, se non stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea; la Cassazione ha ricordato che l'assenza di una determinazione certa del compenso può rendere il credito illiquido e integrare la fattispecie di bancarotta per distrazione in caso di prelievi.
Decreto Ministero della Giustizia
I criteri ministeriali per la liquidazione dei compensi dei liquidatori possono essere richiamati come parametro, ma non sono di per sé sufficienti a provare la congruità del compenso se non accompagnati da elementi concreti che attestino l'attività svolta.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore e inserite nella relazione ex art. 33 L.F. sono in linea di massima utilizzabili come prova documentale; non si applica automaticamente l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p. a meno che non emerga che il curatore abbia esercitato poteri assimilabili a quelli di polizia giudiziaria.
- Per contestare l'utilizzabilità di tali dichiarazioni invocando il principio nemo tenetur è necessario formulare censure specifiche e dimostrare concretamente in che modo le dichiarazioni abbiano violato il diritto alla difesa o abbiano inciso sul giudizio di responsabilità; argomentazioni generiche sono inammissibili.
- Le valutazioni di merito sulla tenuta della contabilità e sull'affidabilità della documentazione operata dal curatore sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel riconsiderare il compendio probatorio, salvo vizi di motivazione manifesti.
- I prelievi dagli attivi societari attribuiti a compensi degli amministratori possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione se manca una determinazione certa del credito (delibera assembleare con data certa e/o elementi oggettivi che comprovino la congruità). La mera indicazione statutaria o una delibera 'pro forma' non giustificano automaticamente l'operazione.
- Per dimostrare la congruità dei compensi autoliquidati è necessario produrre elementi di confronto e dati oggettivi (es. impegno orario, risultati raggiunti, compensi di altri amministratori comparabili); riferimenti normativi o parametri (es. DM 140/2012) sono utili ma non esaustivi senza prova dell'attività effettivamente svolta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35108/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35109/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35110/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35111/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35112/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35116/2024 del 19/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →