Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13628/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 219 r.d. 267/1942) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo relativo a bancarotta semplice documentale. Lo Scalia contestava: 1) la sussistenza del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (sosteneva che non fosse dimostrata la conoscenza dello stato di insolvenza né sufficiente prova basata sul mancato rinvenimento dei beni); 2) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., poiché il suo ruolo sarebbe stato minimo (si sarebbe limitato a ricevere scatoloni e usare il ricavato per fini personali); 3) l'applicazione dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la mancata motivazione sulla quantificazione della pena in relazione a tale aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel complesso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il dolo per bancarotta fraudolenta patrimoniale è dolo generico e basta la consapevolezza che l'operazione depaupera il patrimonio sociale; inoltre, nel caso la responsabilità è basata sulla accertata consegna degli scatoloni senza corrispettivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e perché dai fatti emerge un ruolo non minore rispetto al corrotto. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato in parte sul piano teorico (mancata espressa menzione dell'esclusione dell'aggravante nel dispositivo), ma privo di effetto concreto perché la pena è stata già determinata partendo dal minimo edittale e ridotta massimamente per le attenuanti, non lasciando margine di ulteriore riduzione; pertanto non sussiste interesse concreto. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00. Si confermano gli effetti della sentenza di merito: condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale con pena di 2 anni di reclusione, pene accessorie fallimentari e risarcimento in favore della parte civile fallimento Euroimpex s.r.l.; il capo relativo alla bancarotta semplice documentale è stato estinto per prescrizione in sede d'appello.

Norme richiamate

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 219, secondo comma, n. 1

    Norma incriminatrice applicata per la bancarotta fraudolenta aggravata; la Corte ha confermato che la condotta di distrazione concorre a integrare il reato ai sensi di tale disposizione

  • codice penale, art. 114

    Previsione dell'attenuante speciale; il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'attenuante ma i giudici del merito l'hanno negata ritenendo non provato un ruolo di minima rilevanza

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Cassazione ha valutato che l'aggravante non ha inciso sulla determinazione della pena perché la riduzione per attenuanti ha già portato la pena al livello excusivo

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma che prevede il versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna a euro 3.000,00

  • Costituzione, art. 25 (richiamato in giurisprudenza)

    Richiamato nel ragionamento sui caratteri della norma penale e sulle circostanze aggravanti come norme che incidono sulla sanzione

Massime di principio

  • Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è richiesto un dolo specifico finalizzato a procurare ingiusto profitto: è sufficiente il dolo generico, cioè la consapevolezza che l'operazione depaupera il patrimonio e danneggia i creditori
  • La partecipazione di un extraneus alla distrazione è punibile quando vi sia un contributo causale volontario alla sottrazione (es. ricevere beni senza corrispettivo); non è indispensabile che l'extraneus conosca lo stato di dissesto della società
  • Il riconoscimento o meno di attenuanti (art. 114 c.p.) dipende dalla concreta valutazione del ruolo e del contributo dell'imputato: un comportamento che manifesta disponibilità a ricevere beni sottratti può escludere l'attenuante
  • Se una circostanza aggravante è stata di fatto neutralizzata dalla prevalenza delle attenuanti nella determinazione della pena, l'interesse concreto dell'imputato ad ottenerne formale esclusione può essere limitato; tuttavia la giurisprudenza è divisa e, per cautela, è preferibile che il dispositivo della sentenza esprima chiaramente l'esito valutativo sulle circostanze
  • In impugnazioni di sentenze penali è importante distinguere tra questioni che incidono sulla qualifica giuridica del fatto (che giustificano interesse all'impugnazione) e questioni meramente sul calcolo della pena quando la riduzione già praticata esaurisce gli effetti delle circostanze
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è utile documentare (i) l'assenza di consapevolezza della natura distrattiva dell'operazione e dello stato di insolvenza, oppure (ii) la marginalità del ruolo svolto, e chiedere espressa indicazione nel dispositivo sulla esclusione di circostanze aggravanti quando ciò possa influire sul profilo personale e sulla qualificazione del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.