Cassazione Penale, Sentenza n. 08992/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parma che aveva condannato il ricorrente per il delitto previsto dall'art. 393, commi 1 e 3, cod. pen. e per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, dichiarando la continuazione fra i due reati e irrogando la pena complessiva di 6 mesi e 20 giorni di arresto e 533,00 euro di ammenda. Il PM ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art. 17 cod. pen., sostenendo che la pena inflitta (arresto e ammenda) fosse illegale, ossia non conforme alle tipologie e alle modalità previste dalla normativa per i reati in concorso e per la fattispecie più grave.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di concorso tra delitto e contravvenzione, la "violazione piu grave" ai fini della continuazione si individua nel delitto, principio desumibile anche dalla giurisprudenza di legittimità. Perciò la sentenza è stata annullata e rinviata al Tribunale di Parma, in diversa composizione, affinché venga determinata nuovamente la pena nel rispetto del principio indicato (cioè considerando il delitto quale parametro di gravità per l'applicazione della continuazione).
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; utilizzato per identificare il delitto che concorre con la contravvenzione.
art. 17 cod. pen.
Il ricorso ha invocato questa norma per censurare la tipologia di pena applicata (arresto e ammenda) come illegale. La Corte ha accolto la censura nella misura in cui la determinazione della pena non ha rispettato il principio che individua la violazione piu grave (il delitto) come parametro per la continuazione, comportando quindi un'irregolare applicazione delle pene.
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma relativa alla contravvenzione contestata; usata in sede di ricostruzione del concorso fra reato e contravvenzione e per valutare la compatibilita delle pene applicate.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013; Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018)
La Corte richiama questi precedenti per consolidare il principio di diritto che, in caso di concorso tra delitto e contravvenzione, la violazione piu grave e individuata nel delitto; tale principio guida la determinazione della pena in caso di continuazione.
Massime di principio
- Quando coesistono un delitto e una contravvenzione, ai fini della continuazione il criterio di riferimento e la 'violazione piu grave', che in linea di principio va individuata nel delitto.
- La determinazione della pena in presenza di reati in concorso deve rispettare la qualificazione della fattispecie piu grave; l'applicazione di tipologie di pena non compatibili con tale principio puo configurare una pena illegale.
- Se il giudice di merito non applica correttamente il principio che individua il parametro di gravità, il pubblico ministero puo proporre ricorso per violazione di legge e ottenere l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla pena.
- In caso di annullamento per errori nella determinazione della pena, il rinvio al giudice di merito e generalmente disposto in diversa composizione per garantire nuovo esame conforme al principio affermato dalla Corte di legittimità.
- In fase difensiva o di impostazione del processo, e opportuno verificare preventivamente quale sia la 'violazione piu grave' tra le fattispecie in concorso e assicurarsi che la motivazione e il calcolo della pena siano coerenti con la giurisprudenza consolidata.
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