Cassazione Penale, Sentenza n. 29779/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo, diretto e per equivalente, disposto ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nell'ambito di indagini per operazioni patrimoniali ritenute fraudolente finalizzate a rendere inefficace la riscossione coattiva di un ingente debito tributario attribuito a uno degli indagati, già sottoposto a indagini per omessa dichiarazione. Secondo l'impostazione accusatoria, l'indagato principale avrebbe alienato due immobili, con successivo accredito del ricavato sul conto della coniuge, la quale avrebbe poi reimpiegato le somme per acquistare altri immobili intestati ai figli e a sé stessa, così creando uno schermo patrimoniale. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro, deducendo, in sintesi, la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000: per il primo ricorrente gli atti di disposizione patrimoniale sarebbero stati reali e non simulati, ma privi di una componente artificiosa o ingannevole; per gli altri due ricorrenti, oltre alla medesima doglianza sulla mancanza di fraudolenza, si è contestata anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendosi che la coniuge si sarebbe limitata ad agire nel perimetro del mandato ricevuto e che il figlio avrebbe solo consentito all'intestazione del bene. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi perché non confrontati in modo concreto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse correttamente motivato sia sulla natura fraudolenta delle operazioni patrimoniali, sia sulla sussistenza del fumus del reato anche quanto ai concorrenti. In particolare, ha valorizzato il fatto che, in presenza di un debito tributario molto elevato e prevedendo l'azione esecutiva dell'Erario, l'indagato si era spogliato dei propri immobili senza corrispettivo immediatamente destinato all'acquisto di nuovi beni intestati ad altri familiari, realizzando una significativa sottrazione del patrimonio alla riscossione e uno schermo soggettivo. La Corte ha inoltre ribadito che, nei provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; tale vizio comprende la motivazione solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente. Poiché la motivazione del riesame era ampia e non apparente, e le censure dei ricorrenti erano sostanzialmente rivalutative, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione ai beni oggetto di atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del debito tributario.
Il delitto è qualificato come reato di pericolo; integra la fattispecie il compimento di atti fraudolenti che, valutati ex ante, riducano la garanzia patrimoniale del debitore fiscale e pregiudichino l'azione recuperatoria dell'Erario. Gli atti possono essere effettivi ma fraudolenti se connotati da artificio, inganno o stratagemma idonei a sottrarre i beni alle ragioni erariali.
Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo il sindacato è limitato alla violazione di legge, comprensiva solo della motivazione del tutto assente o meramente apparente.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato solo come reato tributario per il quale era già indagato il soggetto principale del procedimento.
Richiamato in via comparativa: la simulazione o fraudolenza degli atti diretti a sottrarsi a un obbligo nascente da provvedimento giudiziario richiede una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le pretese del creditore.
Massime di principio
- Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è un reato di pericolo: ai fini della configurabilità non occorre l'effettivo pregiudizio finale della riscossione, essendo sufficiente che l'atto dispositivo, valutato ex ante, sia idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale del debitore e a frustrare l'azione dell'Erario.
- Un atto dispositivo patrimoniale può essere realmente efficace sotto il profilo civilistico e, nondimeno, avere natura fraudolenta ai fini penali se inserito in una manovra connotata da artificio, inganno o stratagemma diretta a schermare i beni rispetto alla procedura esecutiva fiscale.
- La fraudolenza può desumersi dal complessivo modus operandi, anche mediante intestazioni a terzi familiari, passaggi di denaro rapidi e reimpiego immediato delle somme in nuovi acquisti destinati ad altri soggetti, quando tali operazioni creino uno schermo soggettivo e sottraggano il patrimonio alla riscossione.
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo il controllo è limitato alla violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, mentre non è consentita una rivalutazione del merito del fumus commissi delicti.
- La contestazione dell'elemento soggettivo in sede cautelare reale è rilevante solo se il difetto del dolo emerge ictu oculi; in mancanza, le censure che chiedono una nuova lettura del materiale indiziario sono inammissibili.
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