Cassazione Penale, Sentenza n. 16955/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 20/01/2021 della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Agrigento (6 mesi di reclusione e 309,00 euro di multa) per il reato di cui all'art. 349 cod. pen., relativo alla violazione dei sigilli apposti su un chiosco abusivo affidato in custodia (fatto accertato a Lampedusa il 06/08/2013). Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione perché la Corte avrebbe travisato la nota dei Carabinieri del 24/07/2013, dalla quale emergerebbe la sua convinzione della cessazione del sequestro a seguito della definizione del procedimento (pagamento della sanzione pecuniaria da decreto penale); (ii) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; (iii) mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata; (iv) diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista un travisamento della prova: era chiaro che il ricorrente riteneva cessato il sequestro, ma ha ripreso l'uso del chiosco molto tempo prima che il giudice si pronunciasse sull'istanza di dissequestro (istanza 17/07/2013; revoca disposta 14/07/2015; violazione accertata nell'agosto 2013), quindi la sua condotta anticipò la decisione di due anni. Tale convinzione personale costituisce un errore di diritto non utilizzabile in impugnazione. I motivi si sono rivelati generici e manifestamente infondati. La Corte ha inoltre richiamato che la pena inflitta era al minimo edittale e che preesistenti concessioni di sospensione condizionale e la successiva revoca ostano alla concessione di una ulteriore sospensione. Per l'inammissibilità è stata altresì disposta la condanna alle spese e il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il reato di violazione o rimozione dei sigilli e la custodia di cose sottoposte a sequestro. La Corte ha ritenuto integrato il reato perché il soggetto ha ripreso l'uso del bene prima della decisione giudiziale di dissequestro e dunque prima della cessazione del vincolo cautelare.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha escluso l'applicazione della causa perché la condotta è avvenuta con largo anticipo rispetto alla revoca del vincolo (suggerendo che non ricorrono esiguità del danno o del pericolo) e per ragioni di valutazione discrezionale del giudice di merito.
Norma che consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente. La Corte l'ha applicata ritenendo non esclusa la culpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- La mera convinzione personale che un sequestro sia cessato (ad es. per definizione del procedimento o pagamento di una sanzione) non autorizza a rimuovere o violare i sigilli: bisogna attendere l'effettiva pronuncia di dissequestro dell'autorità giudiziaria o l'intervento degli organi di esecuzione.
- La ripresa dell'uso del bene sottoposto a sequestro prima della decisione formale di dissequestro integra, di norma, il reato di violazione dei sigilli ex art. 349 c.p., soprattutto se avvenuta con netto anticipo rispetto all'eventuale futura revoca.
- L'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta del danno e del pericolo: comportamenti che anticipano la decisione giudiziaria o che mostrano una reiterazione ostano a riconoscere la tenuità.
- I motivi di impugnazione basati su un presunto travisamento documentale devono dimostrare un errore sul documento (omissione, invenzione, falsificazione) per poter essere efficaci; semplici interpretazioni diverse della stessa nota sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Le valutazioni comparative tra circostanze attenuanti e aggravanti sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se arbitrarie o prive di sufficiente motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso per genericità o manifesta infondatezza può comportare l'onere delle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende se la colpa del ricorrente non è esclusa.
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