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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09520/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di omessa motivazione o motivazione mancante o manifestamente illogica in relazione alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata. La difesa ha censurato l'utilizzabilita delle dichiarazioni confessorie riportate in annotazione di Polizia giudiziaria non confluite in verbale di spontanee dichiarazioni ai sensi dell'art. 350, co.7 c.p.p., lamentando in particolare la possibile mancanza di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato e l'annotazione delle sue parole prima di aver accertato la conoscenza dell'idioma. Inoltre è stato contestato il giudizio sulla destinazione allo spaccio fondato sul quantitativo (circa 14 dosi, valore modesto 30-40 euro), sul numero di dosi, sulle condizioni di vita precarie dell'imputato e sull'assenza di dipendenza specifica dalla sostanza sequestrata; la difesa ha sostenuto che tali elementi non erano idonei a provare lo scopo di spaccio e che la Corte territoriale si era discostata da precedenti orientamenti giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perche proposto fuori dai casi consentiti. Ha ritenuto che la Corte d'appello e il Tribunale avessero fornito ragioni giuridicamente apprezzabili: la destinazione allo spaccio era desumibile autonomamente dal quantitativo e dal numero delle dosi, dalle condizioni di vita del ricorrente (assenza di stabile attività lavorativa e di fissa dimora) e dall'assenza di prova che fosse, all'epoca, assuntore della stessa sostanza sequestrata. La Corte di legittimità ha richiamato i limiti del sindacato in cassazione (art. 606 c.p.p.), ribadendo che non può rivedere valutazioni di merito. Quanto alle dichiarazioni confessorie annotate nella annotazione di polizia giudiziaria, la Corte ha osservato che tali dichiarazioni possono essere valutate se ritenute spontanee, ma che in ogni caso nel caso concreto non erano decisive perché la destinazione era stata provata autonomamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'obbligo di versare le somme previste dall'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 5

    Articolo relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte territoriale ha ritenuto integrata la destinazione allo spaccio sulla base degli elementi fattuali (quantitativo, numero dosi, condizioni di vita, assenza di dipendenza specifica).

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lettera e)

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione ai vizi di motivazione omessa o manifestamente illogica; la Corte ha applicato questo principio per escludere la riconsiderazione di valutazioni di merito compiute dai giudici di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 350, comma 7

    Norma che disciplina le dichiarazioni spontanee e la loro verbalizzazione; la questione centrale è la spontaneità e la comprensione da parte dell'interessato, richieste quando le dichiarazioni sono utilizzate come elemento probatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese e la disciplina dei rimborsi in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e del contributo alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per calibrarne la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2024)

    Principio secondo cui il mero superamento dei limiti tabellari non prova di per sé la destinazione allo spaccio; tuttavia la Corte territoriale ha valutato il quadro complessivo (quantitativo, dosi, condizioni di vita) per giungere alla prova della destinazione.

  • Giurisprudenza su utilizzabilità dichiarazioni in annotazione (es. Sez. 1, Sent. 15197/2019; Sez. 3, Sent. 9354/2020; Sez. 3, Sent. 15798/2020; Sez. 2, Sent. 22962/2022)

    Orientamenti che ammettono la valutazione delle dichiarazioni rese immediatamente agli operanti e riportate in annotazioni, purché emerga la spontaneità e la comprensione dell'interessato; la Corte ha richiamato tali precedenti ma ha precisato che qui le dichiarazioni non erano decisive.

Massime di principio

  • In cassazione il sindacato è limitato: non è consentito riesaminare libere valutazioni di merito sui fatti; il ricorso motivato con mere contrapposizioni fattuali è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La destinazione allo spaccio può essere ricavata dal quadro complessivo e non solo dal confronto con i limiti tabellari: quantitativo, numero di dosi, condizioni di vita dell'imputato e assenza di dipendenza sono elementi valutabili congiuntamente.
  • Le dichiarazioni confessorie rese immediatamente agli operanti e trascritte in annotazione di polizia giudiziaria possono essere utilizzate se ritenute spontanee e se è possibile escludere problemi di comprensione linguistica; tuttavia, se non sono decisive, la loro eventuale viziabilità non determina automaticamente l'annullamento della decisione.
  • Per contestare con efficacia una valutazione di merito in cassazione occorre dimostrare un vizio di motivazione specifico, logicamente incontestabile, e non limitarsi a riproporre argomentazioni di fatto già esaminate dai giudici di merito.
  • Chi propone ricorso palesemente infondato o fuori dai casi consentiti può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende; è quindi opportuno valutare la fondatezza giuridica prima di impugnare.

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