Cassazione Penale, Sentenza n. 23834/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di rapina aggravata (più persone riunite, travisate e con uso di armi) commessa contro una coppia titolare di un esercizio di gioco-scommesse. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 273, comma 1 c.p.p., anche in relazione all'art. 125 c.p.p., e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità degli indizi, sostenendo che il compendio indiziario si fondasse unicamente sul possesso e uso della Toyota Yaris ripresa dalle telecamere, con omissione di risposta alle censure difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiuto un'apprezzamento logico e congruo del quadro indiziario sulla base di una pluralità di elementi tratti dalle videocamere (riprese che mostrano: a) alle 13:00 il Camba alla guida della sua vettura con Monne passeggero e Todde che seguiva su uno scooter provento di furto mentre occultavano uno scooter; b) circa un'ora prima della rapina il Camba che accompagna Todde e Monne a recuperare il motociclo; c) diversi passaggi del Camba con la sua auto davanti al centro scommesse; d) circa mezz'ora prima il Camba a piedi davanti al centro come ultimo controllo; e) pochi secondi dopo l'ingresso del terzo rapinatore un ultimo passaggio in auto davanti al luogo del delitto). La Corte ha ritenuto che il ricorso tentasse una diversa valutazione dei fatti senza confrontarsi adeguatamente con il percorso motivazionale del giudice di merito e che le relazioni pregresse del ricorrente con i coindagati non scalfissero la congruità della valutazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), disponendo gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata dalla difesa per censurare la motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione dell'art. 273 perché il giudice del riesame ha motivato adeguatamente la gravità degli indizi sulla base di elementi plurimi e con valutazione logica.
Richiamata in relazione ai principi di motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente la sufficiente motivazione del giudice di merito e quindi l'assenza di vizio denunciato dal ricorrente.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare alla Cassa delle ammende una somma determinata equitativamente (euro 3.000) a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte; impone gli ulteriori principi formali di trasmissione/registrazione della sentenza.
Massime di principio
- In sede di riesame e in cassazione non è possibile ottenere l'annullamento opponendo una mera rivalutazione degli elementi di fatto: la Cassazione verifica la correttezza dell'applicazione del diritto e la logicità della motivazione del giudice di merito, non rivaluta liberamente le prove.
- La sussistenza della custodia cautelare può fondarsi su una pluralità di indizi convergenti anche se nessuno di essi è, da solo, decisivo; l'analisi delle immagini di videosorveglianza che ricostruisce comportamenti preparatori e coincidenti con il fatto può costituire quadro indiziario grave.
- Lamentare che il compendio indiziario si riduca a un'unica prova richiede dimostrare che il giudice ha effettivamente considerato solo quell'elemento o ha omesso risposte rilevanti; è insufficiente un'affermazione generica senza confronto puntuale con il percorso motivazionale del giudice.
- I pregressi rapporti personali tra indagato e coindagati possono essere valutati dal giudice di merito; la loro esistenza non esclude automaticamente la gravità degli indizi se vi sono elementi concreti di collegamento all'evento criminoso.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione a favore della Cassa delle ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale.
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