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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29611/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale di Vasto da una parte acquirente/attrice contro i venditori-coniugi, per ottenere l'adempimento di obblighi assunti in un contratto di compravendita stipulato il 23 dicembre 2002. Il Tribunale respingeva la domanda e condannava l'attrice alle spese. La Corte d'appello di L'Aquila respingeva l'appello dell'attrice e disponeva però la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi. I coniugi soccombenti sul solo capo spese hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non poteva compensare d'ufficio anche le spese di primo grado, perché il gravame non conteneva uno specifico motivo contro quella statuizione e su di essa si era formato giudicato interno; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la compensazione delle spese di secondo grado era sorretta da motivazione solo apparente e apodittica, non idonea a integrare i 'giusti motivi' richiesti dalla disciplina applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi limitatamente al capo sulle spese. Ha escluso che vi fosse un mero errore materiale, perché la sentenza d'appello aveva espressamente disposto la compensazione delle 'spese dell'intero giudizio'. Ha quindi affermato che, poiché l'appello della controparte era stato integralmente respinto e non vi era un motivo specifico di impugnazione sulle spese di primo grado, la Corte territoriale non poteva rimettere in discussione d'ufficio quel capo ormai coperto da giudicato interno. Ha inoltre ritenuto illegittima la compensazione delle spese di secondo grado perché basata su una motivazione generica e meramente apparente ('gravi motivi' desunti dalla particolarità della fattispecie e dalle ragioni della decisione), inidonea a giustificare la deroga al principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. vigente ratione temporis. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata solo sul capo spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha confermato la regolazione delle spese di primo grado come stabilita dal Tribunale e ha condannato la controparte a rifondere ai ricorrenti le spese del secondo grado e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violato se il giudice d'appello modifica d'ufficio un capo non devoluto sulla regolazione delle spese.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno formatosi sul capo spese di primo grado impedisce la sua revisione in assenza di specifica impugnazione.

  • art. 324 c.p.c.

    il capo non impugnato diventa intangibile e non può essere riesaminato dal giudice d'appello d'ufficio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente, anche sulla compensazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione deve rendere comprensibili le ragioni della decisione, specie quando si deroga alla regola della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    sancisce la regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    comma 2, formulazione originaria

    consente la compensazione totale o parziale delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi, che devono essere adeguatamente motivati.

  • L. n. 263 del 2005

    le modifiche introdotte non si applicano alla controversia, introdotta nel 2004, che resta soggetta al testo originario dell'art. 92 c.p.c.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    l'effetto espansivo interno opera solo in caso di riforma della sentenza impugnata, non quando l'appello è integralmente respinto.

  • art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    richiamati per escludere che la statuizione sulle spese potesse essere ricondotta a un mero errore materiale emendabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello, il potere del giudice di regolare d'ufficio le spese processuali in modo diverso da quelle di primo grado sussiste solo se la sentenza impugnata venga riformata, totalmente o parzialmente; se invece l'appello è respinto integralmente, il capo sulle spese di primo grado può essere modificato solo su specifica impugnazione.
  • La richiesta, contenuta nell'atto di appello, di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado non equivale di per sé a una censura autonoma delle spese di primo grado, quando non sia diretto un motivo specifico contro quel capo della decisione.
  • La compensazione delle spese, nel regime previgente dell'art. 92 c.p.c., richiede una motivazione non apparente e concretamente verificabile; formule generiche come la 'particolarità della fattispecie' o la 'peculiarità delle ragioni della decisione' non bastano se non sono sorrette da una reale giustificazione.
  • La violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può essere rilevata quando il giudice d'appello intervenga su un capo non devoluto senza che vi sia un motivo di gravame sul punto.
  • In assenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi adeguatamente spiegati, opera la regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese anche in sede di appello e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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