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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11354/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il riconoscimento ai dipendenti del diritto all'integrale computo dell'anzianità di servizio. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso tale decisione. Successivamente, però, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, allegando l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti e dichiarando che le spese erano state regolate separatamente dalle parti, chiedendo quindi l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., e produttiva dell'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c., perché notificata ritualmente e espressamente accettata dalla parte controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese. La Corte ha inoltre escluso la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per difetto dei presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è valida se formulata in atto univocamente abdicativo e se rispetta i requisiti formali previsti dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia ritualmente notificata e accettata dalla controparte produce l'effetto estintivo del giudizio di cassazione; se le altre parti aderiscono alla rinuncia, non va pronunciata condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non vi è luogo a provvedere sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non sussistono i relativi presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia espressa in modo inequivoco, ritualmente notificata e accettata dalla controparte.
  • L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti impedisce la pronuncia di condanna alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non deve disporre l'ulteriore importo del contributo unificato se mancano i presupposti processuali per la relativa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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