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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17591/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la condanna per tentata estorsione (pena: 1 anno, 2 mesi di reclusione e 300 euro di multa ciascuno) per avere preteso da Mohammed Saufi la somma di 10.800 euro (36 mensilità di locazione) minacciando di non corrispondere lo stipendio del lavoratore se non pagata la somma. Gli appellanti deducevano: contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla loro conoscenza della pendenza della procedura esecutiva e dell'esistenza di un nuovo contratto tra la vittima e il custode giudiziario; mancata assunzione della prova determinante costituita dalla registrazione/trascrizione della conversazione; vizio di motivazione quanto all'idoneità della minaccia e alla mancata derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) per un presunto errore di fatto; vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche; e, nel ricorso di Vitale, mancata prova del suo concorso attivo nel reato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Motivazioni principali: la registrazione era presente in atti come file digitale (quindi non era necessaria una perizia trascrittiva), la valutazione di credibilità della persona offesa effettuata dal primo giudice e fatta propria dalla Corte di appello era logica e coerente; vi erano elementi che dimostravano la conoscenza, da parte degli imputati, della pendenza della procedura esecutiva e del pagamento al custode (bonifici), così come la compresenza di minacce efficaci e reiterate che escludevano la derubricazione in art. 393 c.p.; la partecipazione di Vitale è stata ritenuta fattiva e concausale; il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dalla gravità del fatto e dai precedenti penali. Dichiarata l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno ammendato per 3.000 euro a favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    non specifiche citazioni testuali nel provvedimento

    L'art. 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) può trovare applicazione solo quando la pretesa, pur non perfettamente fondata, abbia una qualche possibile base legale; una richiesta consapevolmente priva di una possibile base giuridica e accompagnata da minacce non è riconducibile a tale fattispecie

  • art. 62-bis cod. pen.

    non specifiche citazioni testuali nel provvedimento

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando ricorrono la gravità del fatto, l'assenza di circostanze di segno positivo e la presenza di precedenti penali; tali elementi sono stati ritenuti dai giudici di merito idonei a escludere le attenuanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    non specifiche citazioni testuali nel provvedimento

    In caso di inammissibilità delle impugnazioni per motivi di colpa la Corte può condannare gli appellanti al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende; la norma è stata applicata per irrogare 3.000 euro a ciascun ricorrente

Massime di principio

  • La prova costituita da registrazioni audio digitali depositate in atti è utilizzabile direttamente; in particolare nel rito abbreviato non è sempre necessaria una trascrizione perizia per ritenere acquisita la prova
  • La credibilità della persona offesa, se valutata in modo coerente e corroborata da elementi processuali (es. sommarie informazioni, bonifici), può fondare la condanna anche in presenza di contestazioni generiche da parte della difesa
  • La conoscenza della pendenza di una procedura esecutiva può essere desunta da elementi indiretti (comunicazioni bancarie, precedenti richieste di pagamento, rapporti con banche) e non è esclusa dall'omessa notifica formale del pignoramento
  • Per derubricare il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è necessario che la pretesa abbia almeno una possibile base giuridica; la consapevolezza dell'illegittimità della richiesta e l'uso di minacce escludono tale derubricazione
  • Una doglianza giudicata meramente generica (senza individuazione precisa di quale elemento probatorio manchi o sia viziato) ha scarse probabilità di successo in sede di legittimità
  • Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare, oltre al rigetto, condanne per spese e ammende: va valutato il rischio di sanzioni quando si propongono ricorsi deboli

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