Cassazione Penale, Ordinanza n. 28849/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la valutazione del tribunale di sorveglianza sulla tardività del reclamo e, quindi, sulla sua inammissibilità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto tardivo il reclamo proposto avverso il diniego di liberazione anticipata. Nel ricorso per cassazione si deduceva l'erronea applicazione dell'art. 69-bis ord. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che sarebbe sufficiente depositare il reclamo entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, potendo poi i motivi essere articolati successivamente. La Corte ha esaminato la censura alla luce del termine previsto dalla legge e della giurisprudenza di legittimità, rilevando che i motivi del reclamo dovevano essere proposti entro il termine stabilito, a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
Nel reclamo in materia di liberazione anticipata i motivi devono essere presentati entro il termine previsto; la loro proposizione tardiva comporta inammissibilità del reclamo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, il rispetto del termine per la proposizione non riguarda solo l'atto introduttivo, ma anche l'articolazione dei motivi, che devono essere specifici e tempestivi a pena di inammissibilità.
- Quando il giudice di sorveglianza accerta che i motivi del reclamo sono stati depositati oltre il termine legale, la declaratoria di inammissibilità è corretta e resiste in cassazione se conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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