Cassazione Penale, Sentenza n. 40604/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il motivo del ricorso nel senso indicato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ha disposto l'applicazione di tale revoca. Le restanti statuizioni (pena concordata di 1 anno di arresto e ammenda di euro 3.000,00) sono rimaste ferme.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Livorno per omessa pronuncia e applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista dall'art. 186 cod. strada (per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l). Ha dedotto violazione di legge chiedendo che la Cassazione annulli la sentenza limitatamente a tale omissione e disponga l'applicazione della revoca della patente, sostenendo che si tratta di una sanzione accessoria obbligatoria non evocabile al potere di discrezionalità e non ricompresa nel patto di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Norme richiamate
all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente laddove ... il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l
La revoca della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria quando il tasso alcolemico supera 1,5 g/l; deve essere applicata anche in caso di patteggiamento.
Il patto di applicazione della pena non comprende automaticamente le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie; l'omissione di tali sanzioni non può essere sanata dal mero accordo tra le parti.
art. 448, comma 2-bis c.p.p. e Sez. U. n. 21369 (26/09/2019, dep. 17/07/2020)
E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative
La giurisprudenza di legittimità riconosce la possibilità di impugnare in Cassazione le omissioni o l'erronea applicazione di sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di applicazione della pena.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; applicabile alle contestazioni relative all'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di patteggiamento.
Precedenti: Sez. IV, n. 27531 del 05/05/2005 e Sez. IV, n. 36868 del 14/03/2007
Giurisprudenza conforme secondo cui le sanzioni amministrative accessorie devono essere applicate anche in caso di patteggiamento.
Massime di principio
- In caso di condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la revoca della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e va applicata anche se la pena principale è stata concordata con patteggiamento.
- L'omessa pronuncia sulle sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre l'applicazione della sanzione accessoria quando essa è obbligatoria.
- Il patto di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non esime dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di natura obbligatoria; tali sanzioni non rientrano automaticamente nella discrezionalità del giudice di merito quando la legge le prevede "in ogni caso".
- Quando si valuta una sentenza di patteggiamento bisogna distinguere tra la sfera delle pene penali principali (soggette all'accordo) e le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie, che il giudice è tenuto a pronunciare anche se non richieste dalle parti.
- I pubblici ministeri e la parte civile possono chiedere la correzione dell'omessa applicazione di sanzioni accessorie: la Cassazione dispone l'annullamento limitato e l'applicazione delle misure obbligatorie senza rinvio quando la legge impone l'automatismo sanzionatorio.
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