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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12710/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

CANALE impugnava la conferma in appello della condanna (11 anni e 8 mesi) emessa a seguito di rito abbreviato per tentato omicidio pluriaggravato del fratello, detenzione/porto di arma clandestina, ricettazione e porto di oggetti atti a offendere. I principali motivi di ricorso in cassazione erano: errata qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché lesioni (assenza di "animus necandi"), doglianza sulla mancata applicazione della desistenza volontaria, contestazione della configurabilità della premeditazione e dei futili motivi, mancata concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento dell'attenuante della provocazione. La difesa sosteneva inoltre che il colpo fosse esploso accidentalmente nel corso di una colluttazione e che l'arma fosse una pistola a salve modificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Ha confermato la qualificazione del fatto come tentato omicidio, sul fondamento della pericolosità dell'arma, della distanza ravvicinata, della direzione del colpo verso il petto, della frase pronunciata dall'imputato "Ora ti ammazzo" e delle conversazioni intercettate in cui CANALE manifestava propositi omicidi. Sono state confermate le aggravanti dei futili motivi e della premeditazione: la Corte ha valorizzato l'intenzione omicida manifestata prima della partenza, il fatto di essersi procurato e portato l'arma e la condotta organizzativa (recupero dell'arma, avvicinamento e «tranello"). È stata esclusa la provocazione (non configurabile se sussiste la premeditazione se non nella forma della provocazione "per accumulo", non riscontrata) e sono state negate le attenuanti generiche, ritenute non emergere elementi positivi sufficienti (oltre all'incensuratezza, si è dato peso a dichiarazioni false/calunniatorie rese dall'imputato). Il motivo sulla desistenza volontaria è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello. Conseguentemente la condanna di primo grado è stata integralmente confermata.

Norme richiamate

  • art. 577 cod. pen.

    art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

    La Corte interpreta la premeditazione come presente quando sussistono sia un intervallo temporale apprezzabile tra il proposito e l'azione sia la ferma risoluzione criminosa perdurante; rilevano le manifestazioni di proposito omicida prima della partenza, l'approvvigionamento dell'arma e la predisposizione di una sorta d'imboscata

  • art. 62, n. 2 cod. pen.

    L'attenuante della provocazione è stata esclusa in presenza di premeditazione: secondo la giurisprudenza richiamata, le due figure sono compatibili solo nella forma della provocazione "per accumulo", non riscontrata nel caso

  • art. 62-bis cod. pen.

    richiamo alla riforma operata dal d.l. 23/5/2008, n. 92, conv. con L. 24/7/2008, n. 125

    Dopo la riforma, l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche: occorrono elementi positivi di segno attenuante, mancanti nel caso (e anzi presenti indicatori negativi quali false dichiarazioni)

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo relativo alla desistenza volontaria è stato dichiarato inammissibile perché non era stato dedotto in sede di appello, secondo la previsione che limita l'ammissibilità di questioni nuove in cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137

    Riferimento procedurale: il Procuratore generale ha trasmesso per iscritto la sua requisitoria ai sensi della norma (modalità emergenziale di deposito delle conclusioni)

Massime di principio

  • Per distinguere tentato omicidio da lesioni è cruciale valutare l'idoneità concreta dell'azione a cagionare la morte (arma micidiale, distanza, direzione del colpo) e ogni elemento indiziario dell'"animus necandi" (minacce esplicite, ammissioni, intercettazioni).
  • La premeditazione richiede sia un intervallo temporale apprezzabile che la perdurante determinazione omicida: comportamenti preparatori (procurarsi l'arma, portarla con sé, predisporre un incontro/imboscata, dichiarazioni precedenti) sono indizi forti.
  • L'attenuante della provocazione è incompatibile con la premeditazione, salvo il caso specifico della provocazione "per accumulo"; quando è stata dimostrata una pianificazione, la provocazione raramente è riconoscibile.
  • La desistenza volontaria deve essere tempestivamente sollevata in sede di gravame per poter essere esaminata in cassazione; motivi nuovi non dedotti in appello sono, di regola, inammissibili.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche non basta l'assenza di precedenti: il giudice richiede elementi positivi di recuperabilità o contesto attenuante; dichiarazioni mendaci o condotte processuali ostative possono escluderle.
  • Le ammissioni dell'imputato o le conversazioni intercettate che manifestano intenzioni omicide hanno forte valore probatorio e possono confermare l'animus e la premeditazione anche in presenza di versioni alternative della dinamica dei fatti.

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