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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50102/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna confermata in sede d'appello. D'Ignoti censura principalmente l'uso dei tabulati telefonici come unico elemento indiziario e la presunta violazione dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30/09/2021 n.132 conv. legge 23/11/2021 n.178 nonché vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.; contesta inoltre il diniego della sanzione sostitutiva (lavori di pubblica utilità) richiamando gli artt. 58-59 legge 24/11/1981 n.689 e sostenendo che la revoca della libertà controllata e la valutazione di "pericolosità" siano state travisate. Pisoni deduce violazione dell'art. 163 c.p. e censura la mancata motivazione rispetto alla sospensione condizionale della pena e l'errata rappresentazione di una richiesta di lavoro di pubblica utilità che, a suo dire, non era stata effettivamente formulata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero reiterative di motivi già esaminati dall'appello, e ha confermato la valutazione di merito: i dati telefonici risultavano adeguatamente corroborati da altri elementi (filmati di videosorveglianza, rilevamenti autostradali, dichiarazioni di coindagati, recupero della refurtiva, rapporti di conoscenza/parentela), per cui non si è posto il vizio denunciato sull'art.1 comma 1-bis. Quanto ai benefici (sanzione sostitutiva e sospensione condizionale), la Corte ha condiviso la valutazione di rilevante pericolosità basata sul certificato del casellario e sui precedenti, motivando congruamente il diniego. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    lett. b) e lett. e) (vizi di motivazione e difetto di specificazione dei motivi)

    La Cassazione ha ritenuto le censure ripetitive rispetto ai motivi già esaminati in appello e quindi inammissibili per carenza di novità/complessità; ha applicato il criterio di esame limitato dei motivi di cassazione ripetitivi.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione probatoria

    Richiama il principio sulla valutazione delle prove e sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente distinto sospetti, indizi e elementi di prova.

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 30/09/2021 n.132 conv. nella L. 23/11/2021 n.178

    norma transitoria sulla utilizzazione dei dati di traffico telefonico

    I dati di traffico telefonico non possono, di per sé, fondare la condanna: devono essere corroborati da elementi di prova indipendenti. Tuttavia la corroborazione può derivare da prove di qualsiasi natura, dirette o indirette, purché logicamente idonee a confermare le acquisizioni dei tabulati.

  • artt. 58-59 legge 24/11/1981 n.689

    disciplinano le cause di esclusione dall'applicazione delle sanzioni sostitutive

    L'art.58 rinvia ai criteri di determinazione della pena (art.133 c.p.) per valutare l'adozione di pene sostitutive; l'art.59 prevede divieti (ad es. per reati commessi durante esecuzione di altra pena sostitutiva) con efficacia temporale/limitata. La Corte ha ritenuto che, sul piano valutativo, la serietà della pericolosità e i precedenti ostino alla sostituzione.

  • art. 163 c.p.

    sospensione condizionale della pena

    La concessione della sospensione condizionale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: anche in assenza di condizioni ostative formali, il giudice può negare la sospensione per giudizio prognostico sfavorevole; non è obbligato ad esaminare tutti i singoli elementi di cui all'art.133 c.p., ma quelli ritenuti prevalenti.

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena

    I criteri di cui all'art.133 (tra cui la personalità del reo e la capacità a delinquere) sono rilevanti anche per valutare l'accesso a pene sostitutive: il giudice può valutare la vita anteatta e i precedenti per formarne una prognosi.

  • art. 624-bis c.p.

    originaria contestazione poi riqualificata in furto aggravato

    La Corte d'appello ha riqualificato il fatto come furto aggravato in concorso; la Cassazione non ha adombrato vizi nella qualificazione ritenuta congrua dal giudice di merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    richiamata in relazione alle sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende

    La Corte ha richiamato il principio che consente l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende solo se non emerge che il ricorso sia stato proposto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui non essendovi tale colpa è stata comunque comminata una somma ritenuta equa.

Massime di principio

  • I dati di traffico telefonico (geolocalizzazione/aggregati dai tabulati) non sono automaticamente sufficienti per una condanna: devono essere corroborati da elementi indipendenti, ma tali elementi possono essere di qualsiasi natura (filmati, registrazioni autostradali, dichiarazioni, refurtiva recuperata, rapporti di conoscenza).
  • La corroborazione può basarsi anche su prove indirette e su una valutazione logica complessiva degli elementi, non necessariamente su una singola prova diretta.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la concessione di sanzioni sostitutive o della sospensione condizionale; può negare i benefici se emerge una prognosi di pericolosità del reo fondata su precedenti e comportamento pregresso, e non è obbligato ad analizzare tutte le circostanze previste dall'art.133 c.p., purché indichi i fattori prevalenti.
  • Contestazioni reiterative di motivi già esaminati in appello possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione: il ricorso deve proporre censure non meramente ripetitive per superare il vaglio di ammissibilità.
  • La qualifica probatoria degli elementi (sospetto, indizio, prova) deve risultare dalla motivazione del giudice: la Corte di legittimità verifica la congruità e la logicità della ricostruzione motivazionale più che riesaminare i fatti.
  • L'art.59 legge n.689/81 limita temporalmente alcuni divieti di sostituzione (es. reato commesso durante esecuzione di altra pena sostitutiva); tuttavia il giudice può comunque valutare la gravità e la pericolosità complessiva nella decisione sull'accesso a pene sostitutive.

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