Sentenza n. 3551/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della nota a mezzo pec del 4 marzo 2025 della CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, con la quale è stata disposta l’esclusione della Edim S.p.A. dall’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2024 e la conseguente decadenza dalla relativa agevolazione per non aver versato la seconda rata del contributo agli oneri generali di sistema; - della nota a mezzo pec del 25 giugno 2025 della CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, con la quale è stata confermato il provvedimento del 4 marzo 2025; nonché, ove occorra, - della nota a mezzo pec del 1° gennaio 2025 della CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, con la quale si rappresentava l’inadempimento da parte di Edim S.p.A. all’obbligo di versare la seconda rata del contributo agli oneri generali di sistema entro il termine del 31 dicembre 2024; eventualmente previa dichiarazione di nullità o annullamento - dell’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 619 del 27 dicembre 2023, nella parte in cui prevede che l’inadempimento all’obbligo di versamento del contributo agli oneri generali di sistema comporta la decadenza della permanenza nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e delle relative agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle medesime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2024 e decadenza dalle relative agevolazioni per il mancato versamento della seconda rata del contributo agli oneri generali di sistema
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e cassa energetica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento CSEA del 4 marzo 2025, confermato il 25 giugno 2025, deducendo: violazione dell'art. 8 del d.m. 10 luglio 2024 e dell'art. 3, comma 11, del d.l. n. 131/2023, difetto assoluto di attribuzione o incompetenza e illegittimità derivata, sostenendo che la decadenza avesse natura di revoca sanzionatoria e che il mancato pagamento non fosse previsto tra le cause di revoca dal decreto ministeriale; ingiustizia manifesta e irragionevolezza, in ragione delle difficoltà economiche e delle oscillazioni del mercato; sproporzione, poiché al mancato pagamento di euro 93.104,80 era conseguita la perdita di un'agevolazione pari a euro 1.286.788,10. La ricorrente ha inoltre contestato, ove occorrente, l'art. 9.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 619 del 27 dicembre 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, distinguendo tra gli obblighi disciplinati dal d.m. 10 luglio 2024, relativi alle cosiddette green conditionalities e alla diagnosi energetica, e il contributo a copertura degli oneri generali del sistema elettrico, disciplinato dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 79/1999 e dalla disciplina attuativa dell'art. 3, commi 9 e 10, del d.l. n. 131/2023. Secondo il Collegio, ARERA era competente a disciplinare le modalità di riconoscimento delle agevolazioni, compresi gli adempimenti tecnici affidati a CSEA, sicché non vi è stata invasione delle competenze ministeriali. Ha respinto anche il secondo motivo, ritenendo che la decadenza prevista dall'art. 9.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 619/2023 operi automaticamente per il mancato pagamento, anche di una sola rata, e per la mancata regolarizzazione entro sessanta giorni dalla contestazione CSEA. Si tratta di una decadenza legale, collegata al mero decorso del termine, con atto amministrativo di natura dichiarativa; le ragioni dell'inadempimento e l'eventuale assenza di colpa sono irrilevanti. Ha respinto infine il motivo sulla sproporzione, poiché la decadenza non ha natura sanzionatoria e costituisce la perdita automatica di un beneficio economico, non graduabile in relazione alla condotta o alle condizioni economiche dell'impresa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.m. 10 luglio 2024 n. 256
Nel caso della revoca delle agevolazioni disposta da CSEA a seguito dell'accertamento dell'inadempimento degli obblighi previsti dal presente decreto
La disposizione riguarda la revoca delle agevolazioni per gli obblighi previsti dal decreto ministeriale, relativi a diagnosi energetica, riduzione dell'impronta di carbonio e riduzione delle emissioni, e non disciplina il mancato pagamento dei contributi agli oneri generali di sistema.
art. 3, commi 9 e 10, d.l. n. 131/2023
Individua i soggetti preposti alla verifica degli obblighi delle imprese energivore e demanda ad ARERA la disciplina attuativa delle agevolazioni e degli adempimenti tecnici, compresi quelli affidati a CSEA.
art. 3, comma 11, d.lgs. n. 79/1999
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico
Disciplina gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e la quota del corrispettivo a carico dei clienti finali, ma non attribuisce al Ministero la competenza esclusiva sull'intero sistema delle agevolazioni per le imprese energivore.
art. 9.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 619/2023/R/eel
Per ciascun anno n, il mancato pagamento o pagamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della permanenza nell'elenco e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco.
Prevede una decadenza automatica dalla permanenza nell'elenco e dalle agevolazioni in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, seguito dalla mancata regolarizzazione entro sessanta giorni dalla contestazione.
art. 3, commi 5, 6 e 8, d.l. n. 131/2023
Costituisce la base normativa degli obblighi relativi alle green conditionalities e alla diagnosi energetica attuati dal d.m. 10 luglio 2024.
Massime di principio
- La decadenza prevista per il mancato pagamento, anche di una sola rata, dei contributi connessi alle agevolazioni per le imprese energivore opera automaticamente per il decorso del termine e per la mancata regolarizzazione entro il termine assegnato dalla CSEA; l'atto amministrativo che la accerta ha natura dichiarativa.
- Quando una decadenza è collegata oggettivamente al mancato compimento di un adempimento entro un termine perentorio, essa prescinde dalla colpa, dall'imputabilità dell'inadempimento e dalle ragioni economiche che hanno determinato l'omissione.
- La decadenza dalla permanenza in un elenco agevolativo e dai benefici già fruiti, se qualificata come perdita automatica di un beneficio e non come sanzione, non deve essere graduata in funzione della gravità della condotta o delle condizioni economiche del beneficiario.
- La disciplina ministeriale della revoca delle agevolazioni per l'inadempimento degli obblighi di diagnosi energetica e di riduzione delle emissioni non esaurisce la disciplina del mancato pagamento dei contributi agli oneri generali di sistema, che può essere regolata da ARERA nell'ambito delle competenze attuative conferite dalla legge.
- La competenza di ARERA a disciplinare le modalità di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese energivore comprende gli adempimenti tecnici affidati a CSEA, senza che ciò comporti, per il solo fatto della disciplina della decadenza, un'invasione delle competenze ministeriali.
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