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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01239/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società agricola)

La controversia

Il procedimento trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società semplice operante nel settore vitivinicolo e dei due soci illimitatamente responsabili, pronunciata dal Tribunale su istanza di una banca creditrice dopo che era stata ritenuta inammissibile, per manifesta inidoneità del piano, la domanda di concordato preventivo proposta dalla società. I soccombenti avevano reclamato sostenendo che l'impresa dovesse essere qualificata come agricola e, quindi, non fallibile. La Corte d'appello ha respinto il reclamo e condannato i reclamanti alle spese. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione degli artt. 2135 e 2082 c.c. in relazione all'art. 2221 c.c. e alla legge fallimentare; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo. Il nucleo della censura era la mancata o insufficiente motivazione sull'accertamento della prevalente natura commerciale dell'attività, desunta dalla corte territoriale da elementi ritenuti apoditticamente significativi, come vendite via internet, uso di attrezzature per conto terzi, operazioni finanziarie straordinarie e presentazione della domanda di concordato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e priva del "minimo costituzionale" richiesto. Ha osservato che i fatti indicati come indice della prevalente attività commerciale erano descritti in modo generico o erano, comunque, irrilevanti o non spiegati in relazione alla concreta attività della società; in particolare, la sentenza non chiariva perché tali elementi dovessero dimostrare che l'impresa svolgesse in prevalenza attività commerciale e non agricola. Il primo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2135 c.c.

    La natura agricola dell'impresa va accertata verificando se le attività connesse, inclusa la commercializzazione, abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato in relazione alla qualificazione dell'attività d'impresa ai fini della distinzione tra impresa agricola e commerciale.

  • art. 2221 c.c.

    Richiamato in relazione all'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore e alla non fallibilità dell'imprenditore agricolo.

  • l. fall.

    Richiamata quanto alla disciplina del fallimento e della sua applicazione all'impresa agricola o commerciale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la nullità della sentenza per carenza o apparenza di motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama in relazione al requisito del contenuto motivazionale della sentenza.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve esporre in modo intelligibile le ragioni del decisum; quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o generiche, prive di reale collegamento con i fatti accertati, si configura una motivazione apparente censurabile in cassazione.
  • Nella qualificazione di un'impresa come agricola o commerciale occorre accertare concretamente l'oggetto dell'attività svolta e, per le attività connesse, verificare se la commercializzazione riguardi prevalentemente prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo.
  • Elementi solo astrattamente compatibili con una diversa qualificazione, come la vendita via internet o la presentazione di una domanda di concordato, non bastano da soli a dimostrare la prevalenza dell'attività commerciale se non sono spiegati in relazione alla concreta organizzazione e funzione dell'impresa.
  • L'onere della prova a carico dell'imprenditore agricolo non può essere evocato in modo astratto quando la sentenza non individui con chiarezza i fatti specifici che dovrebbero essere provati o confutati.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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