Cassazione Penale, Sentenza n. 790/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Meduri impugna la conferma, in appello, della condanna per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento/distruzione di documenti contabili per evadere imposte relative alle annualità 2014-2017). I motivi di ricorso contestano: 1) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.), per non avere la Corte valutato positivamente la parzialità dell'occultamento, la regolarizzazione fiscale e il pagamento delle ritenute; 2) la sussistenza e il computo della recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma 2 c.p., ritenendo che il Tribunale abbia applicato un aumento di pena oltre il limite legale; 3) l'illegittimità della determinazione della pena in relazione all'art. 133 c.p., con confusione tra motivazioni sulla pena base e quelle sull'aumento per recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i motivi relativi alla responsabilità penale e alla mancata concessione delle attenuanti generiche (ritenuta motivazione non contraddittoria e corretta valutazione dell'assenza di elementi positivi comprovati). Ha invece accolto il secondo motivo in parte: l'aumento di pena per effetto della recidiva ex art. 99, comma 2 c.p. era stato applicato in misura superiore al massimo consentito (la metà della pena base). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per recidiva e ha rideterminato l'aumento nella misura massima consentita (aumento di anni 1 e mesi 3), rideterminando di conseguenza il trattamento sanzionatorio complessivo.
Norme richiamate
delitto per occultamento e distruzione di documenti contabili per evadere imposte
La norma è stata applicata per sanzionare l'occultamento/distruzione di documenti contabili relativi agli anni 2014-2017 con la finalità di impedire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari
aumento della pena "fino alla metà" in caso di recidiva
La Corte ha precisato che l'aumento non può eccedere la metà della pena base; nel caso concreto l'aumento operato dai giudici di merito era superiore al limite e pertanto è stato annullato e rideterminato nella misura massima legale (anni 1 e mesi 3)
corrispondente disciplina delle circostanze attenuanti generiche
Le attenuanti generiche richiedono l'esistenza di elementi di segno positivo che giustifichino un trattamento di favore; in assenza di elementi positivi probati, il diniego può essere motivato con il riferimento all'assenza negli atti di tali elementi
Richiamata dal ricorrente in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito, che non ha individuato elementi positivi comprovati per concederle, sia legittima
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulle ragioni di impugnazione in cassazione; i motivi sono stati esaminati secondo i parametri di legittimità previsti, con accoglimento solo per il profilo relativo all'illegittimo aumento per recidiva
art. 23, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (richiamato nella requisitoria)
Richiamato rispetto alla forma della requisitoria del Pubblico Ministero; non incide sul merito delle questioni sostanziali ma figura nel procedimento istruttorio
Massime di principio
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e non può basarsi solo sull'assenza di elementi negativi: la semplice promessa di regolarizzazione fiscale o il deposito della dichiarazione non sono sufficienti se non provata l'effettiva soddisfazione delle pretese creditorie
- La recidiva ex art. 99 c.p. può essere considerata per valutare la capacità a delinquere e la maggiore rimproverabilità, ma la sua applicazione non è automatica: il giudice deve motivare la valutazione in concreto e tener conto delle differenze temporali e tipologiche tra i reati
- L'aumento di pena per recidiva ha un limite legale ("fino alla metà"): se il giudice di merito supera tale limite la Corte di cassazione può annullare e, quando possibile, rideterminare la pena senza rinvio sulla base degli elementi già accertati
- La censura sul trattamento sanzionatorio (calcolo della pena, applicazione di circostanze) è rimessa a controllo di legittimità, mentre la valutazione sulla responsabilità penale e sui fatti è sindacabile solo in presenza di violazioni di legge o motivazioni contraddittorie
- In procedimenti per reati fiscali, l'effettiva regolarizzazione e la prova del pagamento delle imposte/ritenute rappresentano elementi decisivi per un possibile trattamento più favorevole nella determinazione della pena
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