Cassazione Civile, Ordinanza n. 36621/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda nasce da un provvedimento del giudice delegato del Tribunale di Milano che ha respinto l’istanza di sospensione della procedura concorsuale avanzata dalla società fallita, sul presupposto che non vi fosse un nesso di pregiudizialità tra il contenzioso pendente sul credito asseritamente dovuto a una società terza e le attività di accertamento del passivo e di liquidazione dell’attivo. La società ha allora proposto ricorso per regolamento di competenza articolato in cinque motivi: ha sostenuto l’impugnabilità del provvedimento per il suo carattere decisorio; ha contestato il richiamo al parere del curatore, ritenuto non legittimato a esprimere valutazioni legali perché commercialista; ha denunciato difetto di motivazione sulla decisività del credito ai fini della fallibilità; ha censurato il diniego della propria legittimazione a chiedere la sospensione; ha infine lamentato l’acritico recepimento della stima del debito formulata dal consulente di parte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui l’ordinanza che respinge la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., perché tale rimedio è previsto in via eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica. Di conseguenza ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano per la prosecuzione del procedimento, ha rimesso le parti avanti a quel giudice e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"l'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non è impugnabile con il regolamento di competenza"
Il diniego della sospensione necessaria del processo non è autonomamente impugnabile mediante regolamento di competenza.
"non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 dello stesso codice"
Il regolamento di competenza non è mezzo esperibile contro il provvedimento di rigetto della sospensione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’ordinanza che nega la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., poiché si tratta di rimedio eccezionale non estensibile in via analogica.
- La decisorietà del provvedimento non basta, da sola, a renderlo impugnabile con regolamento di competenza quando la legge non prevede tale mezzo per quella specifica ipotesi.
- Se il regolamento di competenza è proposto contro un provvedimento non rientrante tra quelli impugnabili con tale mezzo, il ricorso va dichiarato inammissibile e il giudice a quo conserva la competenza per la prosecuzione del procedimento.
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