Cassazione Penale, Sentenza n. 34374/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mangano aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal capo 1 ma lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato al capo 2 (artt. 110, 337 c.p.). Con il ricorso in Cassazione deduceva: (i) l'erroneità della valutazione probatoria in relazione all'affermazione che, benché bloccato dagli agenti, si sarebbe dimenato colpendo gli operatori (contestando la compatibilità tra essere 'bloccato' e il tentativo di colpire gli agenti); (ii) vizio nella determinazione della pena perché la Corte d'appello aveva fissato la pena in mesi sei di reclusione senza motivare il computo e senza applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché sostanzialmente incidentale su fatti valutati in ordine alla condotta violenta del ricorrente (doppio conforme accertamento sull'uso della violenza). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha motivato il computo della pena né ha applicato correttamente la diminuzione per il rito abbreviato; perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena e l'ha rideterminata in mesi quattro di reclusione (tenendo conto della pena base di mesi sei e della riduzione per il rito).
Norme richiamate
Norma relativa alla condotta contestata (resistenza/violenza a pubblico ufficiale): è stata applicata per ritenere la responsabilità del ricorrente per le spinte/gomitate agli agenti nel corso del fermo
Richiamato in relazione alla partecipazione/concorso di persone nel reato (uso insieme dell'art. 337 per il capo 2)
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norme procedurali applicate al procedimento (disposizioni temporanee/straordinarie sul funzionamento del processo, richiamate per inquadrare il rito seguito)
art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. (c) (come richiamato nella sentenza)
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di errore di determinazione della pena, di annullare senza rinvio limitatamente alla pena e di rideterminarla direttamente; è lo strumento utilizzato per correggere il vizio nel calcolo della pena e applicare la diminuzione per il rito
Massime di principio
- Le questioni di fatto (valutazione della prova e compatibilità dinamica dei comportamenti) sono difficilmente rivedibili in Cassazione e possono essere dichiarate inammissibili se proposte come impugnazione dei fatti piuttosto che del diritto.
- La motivazione della determinazione della pena deve indicare il criterio di calcolo e l'eventuale applicazione delle diminuzioni previste dal rito (es. abbreviazione); l'omessa o insufficiente motivazione sul computo della pena è vizio che può portare all'annullamento limitato alla pena.
- Quando la sentenza impugnata contiene un errore nella quantificazione della pena, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., purché il nuovo calcolo sia determinabile sulla base degli elementi disponibili nel fascicolo.
- Se il primo grado aveva già applicato una riduzione di pena per il rito e l'appello non ne dà conto o aumenta la pena senza motivazione, l'appellante (imputato) può ottenere la correzione in Cassazione.
- In situazioni analoghe, è utile contestare in modo chiaro e circostanziato sia l'erronea valutazione giuridica della condotta sia l'eventuale carenza motivazionale nel calcolo della pena, distinguendo le doglianze di diritto dalle puramente critiche sulla valutazione probatoria.
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