Cassazione Civile, Ordinanza n. 16234/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso ex artt. 390 e 391 c.p.c., accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese, conformemente alla richiesta delle parti, e ha negato i presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, proposta dalla società consorziata, di una delibera consortile dell'8 febbraio 2012. Il Tribunale aveva accolto l'impugnativa, ma la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello del consorzio, aveva riformato la decisione e rigettato l'impugnazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, successivamente accettata dalla controparte resistente, che ha chiesto concordemente la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Regola la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia e accettazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando mancano i presupposti processuali indicati dalla norma.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro richiamato per la quantificazione del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata delle parti, la Corte può non provvedere sulle spese se vi è richiesta congiunta di compensazione o se comunque non vi sono ragioni per una diversa statuizione.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato presuppone la sussistenza dei presupposti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002; in loro assenza, tale obbligo non sorge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16153/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16154/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16158/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16161/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16176/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16177/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →