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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32589/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 28 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione alla disciplina interna e alla direttiva 2008/115/CE, nonché ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sentenze El Dridi, Achughbabian e Celaj. In particolare, ha sostenuto che i giudici di merito non avessero verificato l'effettiva esecuzione del precedente provvedimento di espulsione, la regolarità della procedura di rimpatrio e il rispetto delle relative cadenze e garanzie, né se la sanzione penale avesse sostituito, anziché affiancato, la procedura di rimpatrio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello, integrata da quella di primo grado, aveva accertato che l'imputato era destinatario di due ordini di reimpatrio, legittimamente emessi, e che il reimpatrio era stato regolarmente eseguito. Ha quindi ribadito che la condotta del cittadino di un Paese terzo, già rimpatriato e destinatario di un divieto di rientro, che faccia nuovamente ingresso nel territorio nazionale senza autorizzazione prima della scadenza del divieto, conserva rilevanza penale anche dopo la direttiva 2008/115/CE; i principi elaborati in materia di modalità del rimpatrio non incidono sulla distinta condotta di reingresso vietato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha giudicato manifestamente infondate le censure sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva motivato la pena e il diniego considerando, tra l'altro, la violazione di due ordini di reimpatrio e l'assenza di elementi positivi. La valutazione sulle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto e può essere sorretta anche da una sola ragione negativa ritenuta prevalente, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria; non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998

    «ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 13, comma 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condizione del cittadino straniero in precedenza rimpatriato che faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazione e prima del termine stabilito nell'ordine di rimpatrio non può essere equiparata a quella dello straniero che permane nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento»

    La condotta di reingresso senza autorizzazione nel territorio nazionale, posta in essere da uno straniero già rimpatriato e soggetto a divieto di rientro, mantiene rilevanza penale e non è assimilabile alla permanenza irregolare in violazione dell'ordine di allontanamento.

  • direttiva 2008/115/CE

    La direttiva e i principi della Corte di giustizia sulle modalità di rimpatrio non escludono la rilevanza penale del successivo reingresso in violazione del divieto, nei limiti previsti dall'art. 11, paragrafo 2.

  • art. 11, paragrafo 2, direttiva 2008/115/CE

    «l'unico limite di durata non eccedente i cinque anni»

    Il divieto di ingresso collegato al provvedimento di rimpatrio può rilevare penalmente, purché contenuto nel limite temporale indicato dalla disposizione.

  • art. 15, direttiva 2008/115/CE

    È richiamato dalla difesa nell'ambito delle censure sulla procedura di rimpatrio, ma la Corte non ne trae una distinta regola applicativa, ritenendo comunque infondate le doglianze.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è oggetto di una valutazione discrezionale di fatto; il diniego può essere motivato anche mediante il richiamo a una sola ragione negativa prevalente, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare nel rispetto della proporzionalità e da motivare in relazione alla gravità del reato e alla personalità del reo.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione della pena deve rendere sufficientemente comprensibile l'adeguamento della sanzione concreta alla gravità effettiva del fatto e alla personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • La condotta del cittadino di un Paese terzo che, dopo essere stato effettivamente rimpatriato in esecuzione di un legittimo provvedimento, rientri nel territorio nazionale senza autorizzazione e prima della scadenza del divieto di ingresso conserva rilevanza penale ai sensi dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998; essa non può essere equiparata alla mera permanenza nel territorio in violazione dell'ordine di allontanamento.
  • I principi della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia relativi alle modalità e alle garanzie della procedura di rimpatrio non escludono la rilevanza penale del reingresso effettuato in violazione di un valido divieto di ingresso, purché il divieto rispetti i limiti temporali previsti dalla direttiva.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non richiede l'esame analitico di ogni elemento prospettato dalla difesa, quando la motivazione individui una ragione negativa prevalente, sia congrua e non contraddittoria.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione della congruità della pena quando il giudice di merito abbia indicato, anche sinteticamente ma adeguatamente, gli elementi considerati ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e le ragioni del diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazionePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiImmigrazioneParte generaleProcesso penale

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