Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2304/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 1089/2024 depositata in data 29/02/2024 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativa agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1089/2024, nella parte in cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare la mancata esecuzione né fornire indicazioni sull’adempimento. Il ricorso risultava corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall’attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo; è stato pertanto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto formalmente comprovati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione, nonché rispettato il termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato la mancata esecuzione della sentenza e che il Ministero non aveva contestato tale circostanza. Poiché erano incontestati sia l’an sia il quantum del credito, ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi complessivamente 1.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato dichiarato non remunerato, in quanto connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto per due annualità scolastiche, per un valore complessivo di 1.000 euro.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente dimostrare l’esistenza del titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e la notificazione all’amministrazione, oltre al rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge, affinché l’azione esecutiva sia formalmente ammissibile.
  • Quando il privato deduce la mancata esecuzione del giudicato e l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’avvenuto adempimento, la mancata esecuzione può essere ritenuta incontestata dal giudice.
  • Se l’an e il quantum della prestazione dovuta risultano dal giudicato e non sono controversi, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente all’amministrazione l’esecuzione della prestazione entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, individuandone i poteri, la facoltà di delega e il termine per l’intervento sostitutivo.
  • L’incarico di commissario ad acta può essere attribuito a un organo o ufficio pubblico quando l’attività sostitutiva rientra nei doveri istituzionali dell’ufficio, senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.