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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08138/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società creditrice aveva pignorato i crediti vantati dal proprio debitore verso una società terza e, in assenza della dichiarazione del terzo pignorato, aveva introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni crediti già pagati e respinto il resto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato l'inammissibilità del ricorso: mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica postale del ricorso per cassazione e, comunque, tardività dell'impugnazione rispetto al termine semestrale ex art. 327 c.p.c., non soggetto a sospensione feriale, pur considerando la sospensione per l'emergenza sanitaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso, vizio che comporta ex se l'inammissibilità dell'impugnazione; ha inoltre osservato che il ricorso era comunque tardivo, perché notificato oltre il termine semestrale per impugnare la sentenza d'appello. Non ha provveduto sulle spese per la mancata costituzione degli intimati, ma ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'impugnazione della sentenza d'appello deve essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; tale termine non è soggetto a sospensione feriale.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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