Cassazione Civile, Ordinanza n. 08138/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società creditrice aveva pignorato i crediti vantati dal proprio debitore verso una società terza e, in assenza della dichiarazione del terzo pignorato, aveva introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni crediti già pagati e respinto il resto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato l'inammissibilità del ricorso: mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica postale del ricorso per cassazione e, comunque, tardività dell'impugnazione rispetto al termine semestrale ex art. 327 c.p.c., non soggetto a sospensione feriale, pur considerando la sospensione per l'emergenza sanitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso, vizio che comporta ex se l'inammissibilità dell'impugnazione; ha inoltre osservato che il ricorso era comunque tardivo, perché notificato oltre il termine semestrale per impugnare la sentenza d'appello. Non ha provveduto sulle spese per la mancata costituzione degli intimati, ma ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Norma che regola il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in caso di pignoramento di crediti e mancata dichiarazione del terzo pignorato.
Il termine semestrale per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e, secondo la Corte, non è soggetto a sospensione feriale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis, art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la misura del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'impugnazione della sentenza d'appello deve essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; tale termine non è soggetto a sospensione feriale.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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