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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28456/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso da un comune e dalla successiva cartella esattoriale per il mancato pagamento dell’imposta, notificati alla società contribuente. In primo e secondo grado il ricorso della contribuente è stato respinto, ritenendosi regolare la notifica dell’atto presupposto e dell’atto esattoriale nonostante contestazioni circa la mancata ricerca dei soggetti abilitati alla ricezione, l’assenza dei dati anagrafici del consegnatario, l’omessa indicazione dell’ora di consegna e soprattutto l’errore o incompletezza dell’indirizzo. In cassazione la società ha proposto un unico motivo articolato in quattro profili, tutti riconducibili alla violazione dell’art. 139 c.p.c. e alla nullità della notifica: ha sostenuto che la raccomandata di avviso ex art. 139, quarto comma, c.p.c. sarebbe valida solo se spedita con dati corretti e completi del destinatario; che gli errori nei dati del destinatario sarebbero imputabili al notificante; che tali errori avrebbero reso la notifica inefficace perché la busta era stata restituita al mittente; e che la notifica dell’atto presupposto sarebbe nulla anche perché effettuata a un indirizzo non coincidente con quello risultante dalle visure camerali. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso non indicava specificamente i vizi tipici dell’art. 360 c.p.c., non chiariva se e dove tali questioni fossero state dedotte nei gradi di merito, non localizzava i documenti richiamati e si limitava ad affermazioni generiche e assertive senza confrontarsi in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la notifica valida perché eseguita nello stabile in cui il destinatario risultava residente e in assenza di prova contraria. La Corte ha inoltre valorizzato la presenza di una doppia conforme di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse la specifica indicazione del vizio ex art. 360 c.p.c., che il ricorso difettasse di autosufficienza per la mancata indicazione e localizzazione degli atti e documenti sui quali si fondava e che le doglianze fossero generiche, non adeguatamente confrontate con la ratio decidendi della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune costituito, oltre al rimborso ex art. 380-bis e art. 96 c.p.c., e ha disposto anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui le doglianze sulla notifica devono confrontarsi con la regola processuale di notifica presso il destinatario; nel caso concreto ha ritenuto che le contestazioni della ricorrente fossero comunque inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, senza sovvertire la valutazione di validità della notifica resa dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve ricondurre le censure a uno specifico vizio tipico; non è consentito demandare alla Corte l’individuazione del mezzo di impugnazione e della norma applicabile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato come base del procedimento accelerato e per la conferma della proposta di inammissibilità; nel dispositivo è anche richiamato insieme all’art. 96 c.p.c. per la condanna aggravata.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte dispone la condanna per responsabilità aggravata in favore della parte vittoriosa e la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione della conferma della proposta di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica con precisione quale vizio tipico dell’art. 360 c.p.c. sia denunciato e pretende che sia la Corte a riqualificare le censure.
  • In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità e di autosufficienza impone di indicare non solo i documenti richiamati, ma anche il loro preciso collocamento processuale, così da consentire alla Corte un controllo immediato ex actis.
  • Le doglianze che si limitano ad affermazioni generiche o assertive, senza un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili.
  • Quando la decisione di merito sia sorretta da doppia conforme, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre contestazioni sul fatto o sulla valutazione della notifica senza evidenziare una reale divergenza tra le due motivazioni.
  • La validità della notifica non può essere efficacemente contestata in cassazione senza dimostrare, con allegazioni specifiche e documentate, la decisività dell’errore di indirizzo o dei dati del destinatario rispetto all’esito della comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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