Cassazione Penale, Sentenza n. 30203/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva ritenuto cessata l'efficacia della custodia cautelare per alcune imputazioni ma aveva confermato la misura per le residue accuse (capo B e C: partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, in posizione apicale, con aggravante della transnazionalità - art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il motivo di cassazione denunciava violazione di legge e dei principi costituzionali ed europei (artt. 3, 13 e 117 Cost., art. 5 CEDU) per avere il Tribunale ritenuto legittimo l'aumento automatico, fino a sei mesi, dei termini massimi di custodia cautelare per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 303, comma 1, lett. b, n. 3-bis). Secondo il ricorrente tale aumento dovrebbe invece essere disposto mediante provvedimento giudiziale motivato e impugnabile; inoltre veniva sottolineato il rischio di un "doppio aumento" (art. 303 insieme ad art. 304) e la violazione del diritto a un processo in tempi ragionevoli e della libertà personale.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'aumento "fino a sei mesi" previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen. per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) è automatico per disposizione di legge e non richiede un provvedimento giudiziale motivato. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza in senso conforme e ha ritenuto infondata la censura di incostituzionalità rispetto agli artt. 13 e 24 Cost. e non in contrasto con gli obblighi convenzionali (art. 5 CEDU), richiamando la necessità della valutazione caso per caso della ragionevolezza della durata della detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; disposizioni di cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 616 cod. proc. pen.; art. 94, comma 1-ter, disp. att.).
Norme richiamate
art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen.
"aumento fino a sei mesi"
La Corte interpreta la norma come prevedente un aumento automatico dei termini di custodia cautelare per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), senza necessità di un provvedimento giudiziale motivato
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Individua la categoria di reati (tra cui specifiche ipotesi aggravate di associazione per delinquere in materia di stupefacenti) per i quali opera l'aumento automatico di cui all'art. 303
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata in relazione alle imputazioni per traffico di stupefacenti oggetto del procedimento; qualifica la gravità del reato e la rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'aumento
Norma che disciplina ipotesi di sospensione/proroga dei termini con provvedimento giudiziale: la Corte distingue tale disciplina dall'automaticità prevista dall'art. 303 e osserva che, dove opera art. 304/305, è previsto un provvedimento impugnabile
art. 305 e art. 308 cod. proc. pen.
Richiamati nel confronto sistematico per spiegare differenze tra superamento dei termini mediante provvedimento (art. 304/305) e aumento già predefinito dalla legge (art. 303); art. 308 disciplina i termini massimi complessivi
art. 3, 13 e 24 Cost.
La Corte ritiene che la disciplina dell'aumento automatico non violi il principio di parità di trattamento (art. 3) né i diritti alla libertà personale e all'assistenza difensiva enunciati negli artt. 13 e 24, essendo la scelta normativa fondata sulla maggiore gravità/complessità di specifiche categorie di reati
art. 5 CEDU
La Corte richiama che il rispetto dei termini ragionevoli e del diritto alla libertà personale deve essere valutato concretamente caso per caso; non deriva astrattamente dall'art. 5 un termine massimo unitario in contrasto con l'aumento previsto dall'art. 303
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- L'aumento "fino a sei mesi" dei termini di custodia previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) è considerato automatico: non è necessario un provvedimento giudiziale motivato per la sua operatività
- Le ipotesi di sospensione o proroga disciplinate dagli artt. 304 e 305 sono diverse: quando il superamento dei termini deriva da tali istituti occorre un provvedimento giudiziale (impugnabile), mentre l'aumento previsto da art. 303 è posto per legge in relazione alla gravità dei reati
- Le censure costituzionali e convenzionali (Costituzione e CEDU) circa l'automaticità dell'aumento devono essere valutate concretamente; la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere legittima la discrezionalità del legislatore quando poggia su base fattuale (maggiore complessità e gravità del reato)
- In casi analoghi, per ottenere la cessazione della custodia per decorso dei termini è efficace dimostrare l'effettivo esaurimento dei termini nelle fasi precedenti (cioè che non vi sia "capienza" nei termini delle fasi anteriori); l'argomentazione che l'aumento sia illegittimo in assenza di provvedimento giudiziale è generalmente debole alla luce della consolidata giurisprudenza
- Se si intende contestare la legittimità dell'aumento automatico è necessario proporre una motivazione nuova e circostanziata (es. violazione concreta del diritto a un processo in tempi ragionevoli o situazione straordinaria che renda irragionevole la detenzione), poiché le censure di principio già largamente esaminate dalla giurisprudenza risultano difficilmente persuasive
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