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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36712/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva costituito nel 2009 un fondo patrimoniale con alcuni immobili. In seguito gli erano stati notificati avvisi di accertamento per imposte IVA, IRES e IRAP riferite ad annualità precedenti, emessi nei suoi confronti quale amministratore di una associazione sportiva dilettantistica. Nel 2016 l'agente della riscossione gli aveva comunicato l'iscrizione di ipoteche sui beni del fondo a garanzia di quei crediti tributari. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato le iscrizioni ipotecarie e la CTR aveva confermato, ritenendo insussistente il nesso di causalità tra gli avvisi e la costituzione del fondo per il solo fatto che il fondo era stato costituito prima della notifica degli avvisi e reputando comunque estranei ai bisogni familiari i redditi tassati. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 170 c.c. e dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell'ipoteca sul fondo patrimoniale senza applicare correttamente i criteri di strumentalità del debito ai bisogni della famiglia e l'onere probatorio gravante sul debitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la motivazione della CTR perché la verifica non doveva essere effettuata in base alla data di notifica degli avvisi di accertamento rispetto alla costituzione del fondo, ma con riferimento al momento di insorgenza delle obbligazioni tributarie, che sorgono al verificarsi dei presupposti d'imposta. Ha inoltre censurato l'affermazione secondo cui il debito sarebbe stato estraneo ai bisogni familiari per la sola natura dei redditi tassati o per la mancata distribuzione di utili da parte dell'associazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 c.c.

    L'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è legittima solo se il credito è stato contratto per i bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni; l'estraneità deve essere provata dal debitore che invochi l'impignorabilità.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disciplina dell'iscrizione ipotecaria nell'ambito della riscossione coattiva può operare anche sui beni del fondo patrimoniale, ma nei limiti posti dall'art. 170 c.c.

  • Cass. SU. 15911/2021

    "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore."

    Richiamata come principio consolidato sull'ammissibilità dell'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale e sull'onere probatorio del debitore.

  • Cass. n. 10166/2020

    Richiamata a conferma dell'orientamento sull'onere della prova e sui presupposti della garanzia esecutiva sui beni del fondo patrimoniale.

  • Cass. n. 22761/2016

    Richiamata a conferma dell'orientamento sull'onere della prova e sui presupposti della garanzia esecutiva sui beni del fondo patrimoniale.

  • Cass. n. 3738/2015

    Il criterio rilevante non è la natura astratta dell'obbligazione, ma la relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia.

  • Cass. n. 15886/2014

    Il credito è aggredibile sul fondo patrimoniale solo in relazione al fatto generatore e alla sua connessione con i bisogni familiari.

  • Cass. n. 15886/2009

    Il criterio rilevante non è la natura astratta dell'obbligazione, ma la relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia.

Massime di principio

  • In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria su beni compresi in un fondo patrimoniale è ammissibile nei limiti dell'art. 170 c.c., cioè quando il credito è strumentale ai bisogni della famiglia oppure il creditore ignorava l'estraneità del debito a tali bisogni.
  • Ai fini dell'aggressione dei beni del fondo patrimoniale, il criterio decisivo non è la natura formale del credito, ma il rapporto tra il fatto generatore dell'obbligazione e le esigenze familiari.
  • L'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore devono essere provate dal debitore che invochi l'impignorabilità dei beni conferiti nel fondo.
  • Nel caso dei debiti tributari, la verifica della legittimità dell'iscrizione ipotecaria deve essere compiuta avendo riguardo al momento di insorgenza dell'obbligazione fiscale e ai presupposti d'imposta, non alla sola data di notifica dell'avviso di accertamento.
  • È inconferente escludere la riferibilità del debito ai bisogni familiari sulla base della sola natura dell'attività produttiva del reddito o dell'assenza di utili distribuibili, se non si accerta in fatto la concreta estraneità dell'obbligazione alle esigenze della famiglia.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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