Cassazione Penale, Sentenza n. 33728/2025 del 14/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (i) nullità della sentenza per mancata comunicazione alla difesa della richiesta/decisione sulla trattazione orale (violazione del principio del contraddittorio), dedotto ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. e in relazione all'art. 23-bis, comma 4, d.l. n.137/2020; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)) per avere subordinato la sospensione condizionale della pena all'adempimento, entro 90 giorni, della provvisionale a favore delle parti civili senza adeguata valutazione delle condizioni economiche dell'imputato e senza che il giudice avesse svolto l'istruttoria necessaria, in contrasto con l'art. 165 c.p.. La difesa ha inoltre eccepito, con memoria, l'intervenuta prescrizione dei reati alla data del 12 marzo 2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo: ha rilevato l'assenza di prova che la cancelleria avesse comunicato alla difesa dell'imputato la richiesta di trattazione orale e/o il provvedimento che l'avesse disposta, con conseguente violazione del contraddittorio. Per effetto di tale nullità la sentenza impugnata è stata annullata. Poiché, in ragione dei termini e delle sospensioni computate, i reati sono risultati prescritti (termine finale 12 marzo 2025), la Corte ha dichiarato l'estinzione dei reati e ha annullato senza rinvio la sentenza quanto agli effetti penali. Quanto agli aspetti civili, ha disposto l'annullamento con rinvio al giudice civile d'appello competente per valore, che deciderà anche sulle spese per il presente grado di legittimità.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla nullità per violazione del contraddittorio (lett. b) e c)) e ha valorizzato anche le censure di vizio di motivazione (lett. e)).
art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla questione della trattazione orale; la Corte ha ritenuto che, benché la norma non imponga espressamente l'obbligo di comunicazione, il rispetto del contraddittorio impone la formalità della comunicazione e la sanzione di nullità in caso di omissione.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato la violazione come nullità rilevante ex art. 178 lett. c) (nullità derivante da omissione di formalità a tutela del contraddittorio), ritenendo applicabile la sanzione di nullità.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come cornice normativa sulle nullità; la sentenza censurata è stata ritenuta affetta da nullità derivante dalla mancata comunicazione.
Norma relativa alla sospensione condizionale della pena; evocata nel secondo motivo per contestare la subordinazione della sospensione al pagamento della provvisionale senza adeguata valutazione delle condizioni economiche dell'imputato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla notifica del decreto di citazione all'imputato; la corte ha controllato gli atti per verificare le comunicazioni effettuate e quelle mancanti.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per indicare la nomina di difensore d'ufficio: la mancata comunicazione ha impedito alla difesa fiduciaria di partecipare alla discussione, rilevando ulteriore lesione del contraddittorio.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 42792/2001; Sez. U., n. 24591/2020; Sez. 5, n. 16411/2025, ecc.)
La Corte si è richiamata a orientamenti di legittimità secondo cui, anche in assenza di una esplicita disposizione di comunicazione nell'art. 23-bis, il principio del contraddittorio impone la formalità della comunicazione e la sanzione di nullità in caso di omissione.
Massime di principio
- La mancata comunicazione alla difesa di una richiesta di trattazione orale o del provvedimento che la dispone integra una violazione del principio del contraddittorio rilevante come nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; tale nullità può portare all'annullamento della sentenza.
- Anche se una norma emergenziale non prevede espressamente l'obbligo di comunicazione, il rispetto dell'udita altera parte impone al giudice e alla cancelleria di adottare le formalità necessarie per assicurare la partecipazione della difesa.
- Se l'annullamento per nullità comporta ritardo tale da determinare l'estinzione dei reati per prescrizione, la cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare estinti i reati.
- Le questioni civili connesse alla sentenza penale (liquidazione provvisionali, responsabilità civile, spese) devono essere rimesse al giudice civile in contraddittorio quando la decisione penale è annullata per vizi tali da incidere solo sugli effetti civili.
- Quando si impone una condizione per la sospensione della pena (es. pagamento di una provvisionale), il giudice deve considerare le condizioni economiche dell'imputato e svolgere l'istruttoria necessaria; non è corretto porre a carico dell'imputato l'onere esclusivo di dimostrare l'indigenza senza adeguata attività probatoria del giudice.
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