Cassazione Penale, Sentenza n. 27466/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa del 30/12/2021 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio (armi, munizioni, foderi e zaino) emesso dal PM il 14/12/2021 per reati connessi alla caccia in area protetta (L. 394/1991). Hanno articolato cinque motivi: 1) nullità/insufficiente motivazione del decreto di sequestro ai sensi dell'art. 355 c.p.p. e mancata indicazione della finalità probatoria, specialmente rispetto a cartucce, zaino e foderi; 2) vizio di motivazione per non aver valorizzato il comportamento spontaneo dell'indagato Fiorini come prova di buona fede e mancanza di coscienza del divieto; 3) omesso esame di punti decisivi, in particolare l'avvicinamento spontaneo di Fiorini; 4) erronea applicazione della norma penale perché mancherebbe la tabellazione dell'area vietata e, in ogni caso, la normativa regionale (L.R. Sicilia n.33/1997) prevarrebbe o escluderebbe la responsabilità penale; 5) vizio sul fumus del reato e prevalenza della normativa regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione, accogliendo le conclusioni del PG, ha dichiarato complessivamente infondati i ricorsi con le seguenti pronunce: - Rigettati i profili principali: è stata confermata la correttezza del Tribunale del riesame nel ritenere integra la sussistenza del fumus del reato rispetto all'introduzione di armi e munizioni in area protetta (SIC, Rete Natura 2000, codice ITA 090019) e nel ritenere adeguata la motivazione circa la finalità probatoria del sequestro delle armi e delle munizioni. La mancanza di tabellazione non esclude in via automatica la rilevanza penale; la L.R. 33/1997 riguarda sanzioni amministrative e non toglie la competenza statale penale. Il comportamento spontaneo dell'indagato e le dichiarazioni di non conoscenza del divieto non hanno, alla sommaria cognizione del riesame, inciso sul giudizio di fumus, anche perché nei reati contravvenzionali la buona fede è rilevante solo se provata ed esente da colpa. - Accolta parzialmente la doglianza sui foderi di fucile e sullo zaino: la Corte ha ritenuto che, per questi specifici oggetti, mancasse una motivazione idonea a dimostrare la loro necessità e pertinenzialità ai fini probatori; perciò ha annullato senza rinvio la parte del sequestro relativa ai due foderi e allo zaino e ha disposto la restituzione agli aventi diritto. In sintesi, il sequestro di fucili e munizioni è stato confermato; il sequestro di foderi e dello zaino è stato annullato per mancata motivazione.
Norme richiamate
Legge 11 febbraio 1992 n. 157 / Legge 394/1991
La presenza non autorizzata in area protetta con armi e munizioni può integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 11 co.3; l'art. 30 disciplina la natura contravvenzionale e le pene alternative. La mancanza di tabellazione perimetrale rileva soprattutto per le sanzioni amministrative, mentre la responsabilità penale può essere comunque accertata tramite altri elementi che dimostrino la conoscenza del divieto.
art. 355 co.2; art. 125 co.3; art. 253; art. 325
Il decreto di sequestro probatorio deve indicare la finalità probatoria in modo specifico, anche se con motivazione sintetica; il giudice del riesame verifica il rispetto di tali requisiti. L'art. 325 limita il ricorso per cassazione alle violazioni di legge, inclusa la mancanza o l'apparen- za della motivazione.
Legge Regionale Sicilia n. 33/1997
Riguarda la tabellazione e le misure amministrative locali: la Corte ha chiarito che la sua disciplina inerisce alle sanzioni amministrative e non esclude di per sé la responsabilità penale prevista dalla legge statale.
Decreto Ministeriale Ambiente 3 aprile 2000 e normativa Rete Natura 2000
I siti di importanza comunitaria (SIC) e le ZPS sono ricompresi tra le 'aree naturali protette' ai sensi della L. 394/1991; le cartografie e i formulari standard sono depositati e disponibili presso il Ministero e le Regioni e possono essere invocate per dimostrare la perimetrazione e la conoscibilità dell'area.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U. n. 36072/2018; Sez. 3 n. 3465/2019; Sez. 3 n. 10926/2019; altre richiamate
Principi consolidati: il decreto di sequestro deve motivare la finalità probatoria (anche sinteticamente); il giudice del riesame valuta il fumus del reato in chiave sommaria e non in un giudizio di merito; la conoscenza del divieto può essere desunta da elementi oggettivi (cartografia pubblica, abitudine del soggetto, dimora nella zona, rimozione di cartelli ecc.).
Massime di principio
- Il sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica circa la finalità probatoria: motivazioni sintetiche sono ammissibili se però chiariscono il nesso tra oggetti sequestrati e bisogni istruttori.
- Il giudice del riesame valuta il fumus del reato in modo sommario: può confermare il sequestro se gli elementi raccolti rendono astrattamente configurabile il reato e dimostrano la pertinenzialità degli oggetti sequestrati.
- La mancanza di tabellazione perimetrale non esclude automaticamente la responsabilità penale; la conoscenza del divieto può essere provata con altri elementi concreti (cartografia ufficiale, dimora/consuetudini del luogo, abbigliamento, ruolo di cacciatore, presenza di munizioni ecc.).
- Nei reati contravvenzionali la buona fede dell'agente ha rilievo solo se l'errore è esente da colpa e l'imputato dimostra di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma; la semplice dichiarazione orale non è sufficiente.
- Se nel provvedimento di sequestro non è motivata la pertinenza di beni 'accessori' rispetto all'accertamento del reato (es. foderi, zaino), la parte relativa al sequestro può essere annullata per nullità in parte qua con conseguente restituzione.
- In Cassazione i ricorsi contro provvedimenti di sequestro sono ammissibili principalmente per violazione di legge o per mancanza assoluta/apparente della motivazione; non è consentita una rilettura estesa dei fatti per criticare la valutazione di merito compiuta dal giudice del riesame.
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