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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27466/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa del 30/12/2021 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio (armi, munizioni, foderi e zaino) emesso dal PM il 14/12/2021 per reati connessi alla caccia in area protetta (L. 394/1991). Hanno articolato cinque motivi: 1) nullità/insufficiente motivazione del decreto di sequestro ai sensi dell'art. 355 c.p.p. e mancata indicazione della finalità probatoria, specialmente rispetto a cartucce, zaino e foderi; 2) vizio di motivazione per non aver valorizzato il comportamento spontaneo dell'indagato Fiorini come prova di buona fede e mancanza di coscienza del divieto; 3) omesso esame di punti decisivi, in particolare l'avvicinamento spontaneo di Fiorini; 4) erronea applicazione della norma penale perché mancherebbe la tabellazione dell'area vietata e, in ogni caso, la normativa regionale (L.R. Sicilia n.33/1997) prevarrebbe o escluderebbe la responsabilità penale; 5) vizio sul fumus del reato e prevalenza della normativa regionale.

La decisione

La Corte di Cassazione, accogliendo le conclusioni del PG, ha dichiarato complessivamente infondati i ricorsi con le seguenti pronunce: - Rigettati i profili principali: è stata confermata la correttezza del Tribunale del riesame nel ritenere integra la sussistenza del fumus del reato rispetto all'introduzione di armi e munizioni in area protetta (SIC, Rete Natura 2000, codice ITA 090019) e nel ritenere adeguata la motivazione circa la finalità probatoria del sequestro delle armi e delle munizioni. La mancanza di tabellazione non esclude in via automatica la rilevanza penale; la L.R. 33/1997 riguarda sanzioni amministrative e non toglie la competenza statale penale. Il comportamento spontaneo dell'indagato e le dichiarazioni di non conoscenza del divieto non hanno, alla sommaria cognizione del riesame, inciso sul giudizio di fumus, anche perché nei reati contravvenzionali la buona fede è rilevante solo se provata ed esente da colpa. - Accolta parzialmente la doglianza sui foderi di fucile e sullo zaino: la Corte ha ritenuto che, per questi specifici oggetti, mancasse una motivazione idonea a dimostrare la loro necessità e pertinenzialità ai fini probatori; perciò ha annullato senza rinvio la parte del sequestro relativa ai due foderi e allo zaino e ha disposto la restituzione agli aventi diritto. In sintesi, il sequestro di fucili e munizioni è stato confermato; il sequestro di foderi e dello zaino è stato annullato per mancata motivazione.

Norme richiamate

  • Legge 11 febbraio 1992 n. 157 / Legge 394/1991

    La presenza non autorizzata in area protetta con armi e munizioni può integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 11 co.3; l'art. 30 disciplina la natura contravvenzionale e le pene alternative. La mancanza di tabellazione perimetrale rileva soprattutto per le sanzioni amministrative, mentre la responsabilità penale può essere comunque accertata tramite altri elementi che dimostrino la conoscenza del divieto.

  • Codice di procedura penale

    art. 355 co.2; art. 125 co.3; art. 253; art. 325

    Il decreto di sequestro probatorio deve indicare la finalità probatoria in modo specifico, anche se con motivazione sintetica; il giudice del riesame verifica il rispetto di tali requisiti. L'art. 325 limita il ricorso per cassazione alle violazioni di legge, inclusa la mancanza o l'apparen- za della motivazione.

  • Legge Regionale Sicilia n. 33/1997

    Riguarda la tabellazione e le misure amministrative locali: la Corte ha chiarito che la sua disciplina inerisce alle sanzioni amministrative e non esclude di per sé la responsabilità penale prevista dalla legge statale.

  • Decreto Ministeriale Ambiente 3 aprile 2000 e normativa Rete Natura 2000

    I siti di importanza comunitaria (SIC) e le ZPS sono ricompresi tra le 'aree naturali protette' ai sensi della L. 394/1991; le cartografie e i formulari standard sono depositati e disponibili presso il Ministero e le Regioni e possono essere invocate per dimostrare la perimetrazione e la conoscibilità dell'area.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U. n. 36072/2018; Sez. 3 n. 3465/2019; Sez. 3 n. 10926/2019; altre richiamate

    Principi consolidati: il decreto di sequestro deve motivare la finalità probatoria (anche sinteticamente); il giudice del riesame valuta il fumus del reato in chiave sommaria e non in un giudizio di merito; la conoscenza del divieto può essere desunta da elementi oggettivi (cartografia pubblica, abitudine del soggetto, dimora nella zona, rimozione di cartelli ecc.).

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica circa la finalità probatoria: motivazioni sintetiche sono ammissibili se però chiariscono il nesso tra oggetti sequestrati e bisogni istruttori.
  • Il giudice del riesame valuta il fumus del reato in modo sommario: può confermare il sequestro se gli elementi raccolti rendono astrattamente configurabile il reato e dimostrano la pertinenzialità degli oggetti sequestrati.
  • La mancanza di tabellazione perimetrale non esclude automaticamente la responsabilità penale; la conoscenza del divieto può essere provata con altri elementi concreti (cartografia ufficiale, dimora/consuetudini del luogo, abbigliamento, ruolo di cacciatore, presenza di munizioni ecc.).
  • Nei reati contravvenzionali la buona fede dell'agente ha rilievo solo se l'errore è esente da colpa e l'imputato dimostra di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma; la semplice dichiarazione orale non è sufficiente.
  • Se nel provvedimento di sequestro non è motivata la pertinenza di beni 'accessori' rispetto all'accertamento del reato (es. foderi, zaino), la parte relativa al sequestro può essere annullata per nullità in parte qua con conseguente restituzione.
  • In Cassazione i ricorsi contro provvedimenti di sequestro sono ammissibili principalmente per violazione di legge o per mancanza assoluta/apparente della motivazione; non è consentita una rilettura estesa dei fatti per criticare la valutazione di merito compiuta dal giudice del riesame.

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