Cassazione Civile, Ordinanza n. 08183/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando l'assenza dei relativi presupposti processuali.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Il giudizio di legittimità traeva origine dall'impugnazione di un decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Tuttavia, prima della decisione sul merito del ricorso, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso per cassazione. La società resistente, quale procuratrice della cessionaria del credito per cui era sorta la controversia, ha accettato la rinuncia con accordo sulla compensazione delle spese di lite. La Corte ha quindi rilevato che nulla ostava alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione e della sua efficacia estintiva una volta intervenuta l'accettazione della controparte nei casi previsti
richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia accettata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per mancanza dei presupposti processuali
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rituale rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte quando ciò sia necessario, determina l'estinzione del processo di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese se le parti abbiano concordato la compensazione o se comunque non vi sia spazio per una diversa statuizione.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia comporta che non si proceda all'esame dei motivi di ricorso e che restino assorbite le questioni di merito impugnate.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato non sorge quando la definizione del processo non integra i presupposti processuali previsti dalla norma richiamata.
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