Cassazione Penale, Ordinanza n. 25231/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile del reato di invasione di terreni o edifici, sostenendo in primo luogo che mancasse il requisito dell'"invasione", poiché egli si sarebbe limitato a subentrare nell'occupazione originariamente iniziata dal padre. Con il secondo motivo contestava la propria responsabilità, valorizzando l'intestazione formale dell'originaria assegnazione al padre e il fatto di essere nato nella casa e di abitarvi tuttora su collocazione del padre. La censura, inoltre, tendeva a proporre una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella accolta dalla corte di appello, prospettando un diverso apprezzamento delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che, nel delitto di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p., la nozione di invasione non richiede necessariamente modalità violente, potendo consistere nell'occupazione contra ius mediante costruzione di opere sine titulo su suolo altrui, senza rilievo dell'acquiescenza protratta del proprietario. Ha considerato conseguentemente inammissibile anche il secondo motivo, sia perché fondato su una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, sia perché il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito nella diversa lettura delle prove. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel delitto di invasione di terreni o edifici, l'invasione non presuppone necessariamente violenza; può consistere in un'occupazione contra ius realizzata anche mediante opere sine titulo su suolo altrui, senza che l'acquiescenza del proprietario valga a escludere il reato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di invasione comprende anche l'occupazione abusiva di fatto di un bene altrui, quando sia posta in essere contra ius, senza necessità che la condotta sia connotata da violenza fisica.
- Ai fini dell'art. 633 c.p. non rileva l'acquiescenza protratta nel tempo del proprietario, se la situazione materiale integra comunque un'occupazione sine titulo del bene.
- In sede di legittimità non è ammissibile chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; il controllo della Cassazione resta nei limiti della verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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