Cassazione Penale, Sentenza n. 40857/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza ai sensi dell'art.448 comma 2-bis c.p.p. per difetto di correlazione tra la pena concordata e quanto deciso in sentenza. Nell'accordo di patteggiamento era stata richiesta, congiuntamente alla pena, la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; il Tribunale ha escluso la sostituzione ritenendola vietata dall'art.187 comma 8-bis C.d.S. (per aver il ricorrente già usufruito di analoga sostituzione in relazione a un illecito contravvenzionale ex art.186 C.d.S.) e ha invece conceduto la sospensione condizionale della pena senza che tale beneficio fosse parte integrante dell'accordo o specificamente devoluto dalle parti. Il ricorrente ha censurato la scissione del patto e l'inosservanza del principio secondo cui la richiesta di sostituzione è congiunta alla richiesta di applicazione della pena e, se inammissibile, deve comportare il rigetto dell'istanza nel suo complesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato: il giudice del patteggiamento non poteva scindere o modificare i termini dell'accordo (la richiesta di sostituzione era parte integrante e congiunta dell'accordo) e doveva, se la sostituzione non era applicabile, rigettare l'istanza di applicazione della pena. Inoltre non era consentito integrare l'accordo concedendo la sospensione condizionale della pena, beneficio che può essere riconosciuto solo se parte dell'accordo o se espressamente devoluto dalle parti. Per tali ragioni la sentenza del Tribunale di Mantova è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Mantova per il prosieguo.
Norme richiamate
art.187, comma 8-bis C.d.S.
Il comma 8-bis prevede il divieto di applicare la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità in presenza di precedenti usufruizioni; la Corte ha ritenuto che, se la sostituzione è parte integrante del patto e risulta inammissibile per tale divieto, il giudice deve rigettare l'intera richiesta e non «scindere» il patto.
Richiamato come norma relativa al precedente per cui il ricorrente aveva già usufruito della sostituzione in relazione a ipotesi contravvenzionale; giustifica l'applicazione del divieto di cui all'art.187 comma 8-bis.
art.448, comma 2-bis c.p.p.
Consente il ricorso per vizio di difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza pronunciata; la Corte ha ritenuto che il vizio denunciato rientri nei motivi ammessi e legittimi per l'annullamento senza rinvio.
Giurisprudenza di legittimità (precedenti)
Sez.6, n.17198 del 18/04/2007 Shullani; Sez.4, n.18136 del 10/04/2012 Figgini; Sez.2, n.42973 del 13/06/2019 Imperiali; Sez.3, n.31633 del 07/04/2015 Macrì; Sez.4, n.30856 del 16/06/2022 PG/Previtali
La giurisprudenza afferma l'unitarietà del patto di patteggiamento (la richiesta di sostituzione è congiunta e non alternativa), il principio per cui il giudice non può modificare o integrare unilateralmente i termini dell'accordo e che la sospensione condizionale può essere concessa solo se parte dell'accordo o espressamente devoluta dalle parti.
Massime di principio
- Nel patteggiamento le richieste formulate dalle parti costituiscono un patto unitario: se una specifica misura (es. sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità) è posta come condizione congiunta, il giudice deve verificarne l'ammissibilità e, se non è ammessa, rigettare l'intera domanda di applicazione della pena concordata, non potendo scinderne i termini.
- Il giudice del patteggiamento non può integrare o modificare il contenuto negoziale sostanziale (ad es. concedere la sospensione condizionale) se tale beneficio non figura nell'accordo o non è stato espressamente devoluto dalle parti al suo potere discrezionale.
- Se la legge prevede un divieto o una causa di incompatibilità per una specifica sostituzione (come l'art.187 comma 8-bis C.d.S. per precedenti usufruizioni), le parti devono tenerne conto nella formulazione dell'accordo; in caso contrario la richiesta risulterà inammissibile e produrrà il rigetto dell'applicazione della pena concordata.
- Il vizio di difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza rientra tra i motivi che giustificano l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art.448 comma 2-bis c.p.p.
- Per gli imputati e i difensori: nelle trattative di patteggiamento conviene rendere esplicite eventuali richieste alternative o la devoluzione al giudice di specifici profili (es. concedere sospensione condizionale) per evitare che un possibile diniego di una misura comporti il deposito o il rigetto dell'intero accordo.
- Per i giudici: prima di omologare il patteggiamento è obbligatorio controllare l'ammissibilità di tutte le misure richieste; non è ammesso trasformare o completare il patto con benefici non richiesti.
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