Cassazione Civile, Ordinanza n. 22412/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'assorbimento di un "superminimo" retributivo riconosciuto individualmente ai lavoratori, a seguito degli aumenti della retribuzione tabellare con decorrenza dal maggio 2012. Le lettere di attribuzione del superminimo contenevano espressioni diverse, ma comunque riconducibili, secondo i ricorrenti, a una componente retributiva meritocratica o comunque frutto di un comportamento concludente del datore e accettato dai dipendenti. I lavoratori avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'assorbimento e la condanna della società al pagamento delle somme trattenute. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1325, 1327, 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse dato rilievo esclusivo al dato letterale delle lettere di attribuzione, senza considerare che il comportamento successivo delle parti poteva integrare una modifica dell'assetto negoziale iniziale e che il dato testuale era ambiguo; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., assumendo che il superminimo fosse stato riconosciuto per ragioni meritocratiche e che l'onere della prova contraria gravasse sul datore; 3) violazione degli artt. 1173, 1340 e 1374 c.c., contestando l'esclusione di una prassi o uso aziendale idoneo a consolidare il non assorbimento.
La decisione
Per alcuni ricorrenti il giudizio è stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla società resistente, con conseguente non luogo a provvedere sulle spese. Per gli altri otto ricorrenti la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso che il comportamento successivo delle parti potesse modificare tacitamente la pattuizione originaria sull'assorbibilità del superminimo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma sulla struttura del contratto, in relazione alla formazione e modifica del regolamento negoziale
richiamato dai ricorrenti per sostenere la rilevanza del comportamento concludente nella formazione/modifica del consenso
la Corte ribadisce che l'interpretazione contrattuale deve considerare anche il comportamento complessivo delle parti, specie quello successivo, quando il dato testuale non esaurisce la ricostruzione della volontà negoziale
richiamato per l'interpretazione sistematica della clausola relativa al superminimo
invocato per ripartire l'onere della prova in tema di natura meritocratica del superminimo e sua assorbibilità
richiamato dai ricorrenti in relazione alla fonte dell'obbligazione di non assorbimento, anche quale effetto di prassi aziendale
richiamato dai ricorrenti per sostenere la rilevanza degli usi inseriti nel contratto
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'integrazione del contratto mediante usi e prassi
richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- La volontà negoziale iniziale non resta insensibile, in linea di principio, a una successiva modifica tacita desumibile da comportamenti concludenti delle parti, anche quando il regolamento originario fosse espresso in termini chiari.
- In materia di interpretazione del contratto, il dato letterale non esaurisce automaticamente l'accertamento della comune volontà: il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, può assumere rilievo quando sia idoneo a rivelare una diversa pattuizione.
- Non è corretto applicare in modo assoluto il criterio della pretesa "immodificabilità" della pattuizione originaria solo perché il testo scritto risulti chiaro, se il giudice deve verificare se una condotta successiva abbia integrato una nuova regolamentazione del rapporto.
- La valutazione dell'eventuale assorbibilità di un emolumento retributivo e della sua eventuale stabilizzazione richiede di distinguere tra pattuizione originaria, successivi comportamenti delle parti e allegazione/prova di una prassi aziendale idonea a integrare il rapporto.
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