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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28594/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo A1), confermato la responsabilità per il capo A2) e per la tentata truffa di cui al capo B), rideterminando la pena complessiva in mesi sette di reclusione ed euro 700 di multa. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, anzitutto, che il reato di tentata truffa sub capo B) era divenuto improcedibile/estinto per remissione delle querele da parte delle tre persone offese, remissione successiva alla sentenza di appello e da lui accettata. In subordine, ha censurato la motivazione della sentenza di merito sulla sua responsabilità per la tentata truffa, sostenendo di essersi limitato a presentare un terzo soggetto a una persona offesa per l'accensione di un finanziamento e lamentando il mancato confronto con elementi difensivi e con l'esito di un parallelo giudizio civile. Con motivi nuovi, proposti dal difensore d'ufficio subentrato dopo la revoca del precedente difensore, ha inoltre dedotto la nullità della sentenza d'appello per omessa notifica del decreto di citazione e l'intervenuta prescrizione del reato residuo sub capo A2).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo documentata la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine di impugnazione, con accettazione dell'imputato. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B), dichiarando estinto il reato di tentata truffa e eliminando la pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa riferita a tale capo. Quanto al capo A2), ha ritenuto irrevocabile il giudizio di responsabilità perché non investito da specifici motivi originari di ricorso; di conseguenza ha dichiarato manifestamente infondati i motivi nuovi relativi alla presunta nullità della notifica e alla prescrizione, ha annullato senza rinvio la sentenza solo sul trattamento sanzionatorio del capo A2) e ha rideterminato la pena finale in mesi sei di reclusione, eliminando l'aumento pecuniario collegato al venir meno del vincolo della continuazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato per la trattazione del ricorso in cassazione e per la mancanza di rituale richiesta di trattazione orale

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    richiamato per la tempestività dei motivi nuovi depositati dal difensore d'ufficio

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 585, comma 4, per ammettere il deposito di motivi nuovi nel giudizio di cassazione

  • art. 129 c.p.p.

    nel giudizio di legittimità la causa estintiva prevale sulla nullità processuale, salvo che occorrano accertamenti di merito; nel caso concreto non vi era evidenza di innocenza

  • art. 157 c.p.

    richiamato per il termine ordinario di prescrizione del reato residuo

  • art. 159 c.p.

    richiamato per il calcolo delle sospensioni del corso della prescrizione secondo la disciplina applicabile ai reati commessi nel periodo considerato

  • art. 160 c.p.

    richiamato per gli eventi interruttivi della prescrizione

  • art. 161 c.p.

    richiamato per il limite massimo degli effetti interruttivi sulla prescrizione

  • art. 477 c.p.

    richiamato per qualificare il reato residuo di falso e per rilevare che la fattispecie è punita con la sola reclusione

  • art. 482 c.p.

    richiamato per il reato residuo di falso e per escludere l'autonomo aumento di pena pecuniaria

  • art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

    richiamato per i periodi di sospensione del dibattimento ai fini del calcolo della prescrizione

  • art. 159, secondo comma, n. 1, c.p.

    richiamato per uno dei periodi di sospensione della prescrizione

  • art. 159, secondo comma, n. 2, c.p.

    richiamato per un ulteriore periodo di sospensione della prescrizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è ammissibile un ricorso diretto a far valere la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per impugnare, purché la remissione sia ritualmente accettata dal querelato e documentalmente provata.
  • Quando un reato è procedibile a querela e la querela viene validamente rimessa e accettata, la causa estintiva preclude la prosecuzione del giudizio; la relativa declaratoria prevale su eventuali nullità processuali, se non occorrono ulteriori accertamenti di merito.
  • Nel giudizio di legittimità la causa estintiva del reato va dichiarata immediatamente, salvo che per applicarla sia necessaria una valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in mancanza di evidenza di innocenza non può farsi luogo a proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Se il capo di imputazione residuo non è stato specificamente investito dai motivi di ricorso, la relativa statuizione di responsabilità diviene irrevocabile e non può essere rimessa in discussione mediante motivi nuovi incentrati su prescrizione o nullità che non incidano sul capo ormai coperto da giudicato.
  • Nel calcolo della prescrizione dei reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, continua ad applicarsi il regime di sospensione previsto dall'art. 159 c.p. per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
  • La declaratoria di estinzione di uno dei reati unificati dal vincolo della continuazione comporta la necessità di eliminare la pena riferita a quel capo e di rideterminare la pena residua, ricalcolando anche gli aumenti non più giustificati dal venir meno della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoTruffa
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
SottomaterieFalsità ideologicaTruffa online
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reatoNullità processualeContinuazione

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