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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22008/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione di tre rimorchi confiscati nell'ambito di procedimento penale (proc. n. 1642/21). Ha sostenuto di essere terza estranea al reato e di aver acquistato i mezzi in buona fede, producendo fatture e bonifici. Ha dedotto violazione di norme penali (richiamando artt. 240 e disposizioni relative alla confisca) e dell'art. 7 CEDU, nonché vizio di motivazione perché il giudice avrebbe ignorato o valutato male le prove sulla titolarità e la buona fede, e si sarebbe basato su atti di altro procedimento non conosciuti dalla società.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la società e/o i suoi amministratori non fossero terzi di buona fede: ha valorizzato atti del procedimento penale (tra cui episodi descritti nell'ordinanza e una conversazione intercettata) che indicavano consapevolezza dell'attività illecita e assenza di buona fede nell'acquisto. La Corte ha ritenuto logica e non contraddittoria la motivazione, ha escluso la rilevanza dell'art.7 CEDU nel senso prospettato dalla ricorrente e ha precisato che la formale regolarità delle fatture e dei pagamenti è irrilevante se sussistono elementi probatori contrari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il provvedimento del giudice dell'esecuzione in relazione a misure di confisca e restituzione: il provvedimento impugnato era stato adottato ai sensi di questa disposizione

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge; la ricorrente lo ha invocato per contestare l'erronea applicazione/interpretazione delle norme penali sulla confisca

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per vizio di motivazione; la ricorrente ha ritenuto insufficiente o contraddittoria la motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento e a euro 3.000 per la Cassa delle ammende

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di responsabilità patrimoniale oltre la responsabilità personale; la Corte ha ritenuto il richiamo non pertinente perché la confisca è discusse come misura di sicurezza/asset confiscati nel contesto processuale considerato e non come violazione dell'art.7 nel senso prospettato

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata nella doglianza; la ricorrente lamentava violazione di norme sostanziali connesse ai reati contestati agli indagati principali, ma la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione che potesse supportare il ricorso

  • art. 416, 452-octies, 452-quaterdecies cod. pen.

    Reati per cui alcuni membri della famiglia (es. Pasquale, Giuseppe) sono stati indagati/condannati; la confisca era collegata ai reati commessi da tali soggetti e la Corte ha ritenuto ricostruzione probatoria sufficiente a collegare i beni al circuito delittuoso

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione di beni confiscati a titolo di terzo impone di dimostrare la totale assenza di collegamenti tra il bene (e chi lo possiede) e l'attività delittuosa: fatture e bonifici formali possono non essere sufficienti se emergono elementi probatori contrari (intercettazioni, partecipazione all'attività illecita, comportamenti concreti).
  • La valutazione della buona fede del terzo è fattuale e ricettiva: il giudice può valorizzare elementi del procedimento penale principale per ricostruire la consapevolezza o la connivenza; la mera distinzione formale tra persona fisica e società non esclude il possibile aggancio al reato se ricorrono elementi di fatto che dimostrano coinvolgimento.
  • I profili di motivazione sono valutati con attenzione ma la Corte di legittimità richiede che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria per annullare: se il giudice dell'esecuzione espone circostanze concrete e coerenti la decisione regge in sede di cassazione.
  • Il richiamo all'art.7 CEDU non è automaticamente decisivo: la Corte distingue tra misure di sicurezza/strumenti di politica criminale e la nozione di pena; l'invocazione della CEDU richiede un effettivo vizio di diritto comparabile a una pena o una retroattività punibile per essere efficace.
  • Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare cautamente le prospettive del ricorso e la documentazione probatoria prima di impugnare.

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