Cassazione Civile, Ordinanza n. 10720/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di ipoteca nella quale confluivano 14 cartelle di pagamento e 5 avvisi di accertamento esecutivi, deducendo l'omessa notifica della comunicazione e degli atti presupposti e, conseguentemente, la prescrizione della pretesa creditoria. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che lo stesso avesse trasferito da tempo la residenza all'estero, che nessuna delle 19 cartelle fosse stata notificata nel rispetto delle formalità previste dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e che, comunque, solo due cartelle notificate prima dell'11/2/2014 avrebbero potuto costituire presupposto per l'ipoteca, ma per importi insufficienti a giustificare l'iscrizione ipotecaria immobiliare. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., contestando dunque la decisione di merito sulla ritualità delle notifiche e sulla validità del presupposto dell'ipoteca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha dato atto che il contribuente era rimasto intimato e, quindi, non ha liquidato le spese del giudizio di legittimità per assenza di attività difensiva della parte resistente. Ha inoltre rilevato che, essendo soccombente l'Agenzia e trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte è investita della denuncia di violazione di questa norma in tema di notificazione degli atti tributari; dal testo emerge che la censura riguardava la ritualità delle notifiche eseguite nei confronti di un contribuente residente all'estero e la conseguente validità degli atti presupposti dell'iscrizione ipotecaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, prospettato come violazione e falsa applicazione di legge.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato დამატivo in ragione della soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Cass. 29/01/2016, n. 1778
Richiamata a sostegno dell'affermazione per cui non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria e iscrizione ipotecaria, la validità del presupposto esecutivo dipende dalla rituale notificazione degli atti prodromici secondo le forme previste dalla legge, soprattutto quando il destinatario abbia trasferito la residenza all'estero.
- L'iscrizione di ipoteca su beni immobili a garanzia del credito tributario deve poggiare su atti efficacemente notificati e su un credito idoneo, non potendo fondarsi su cartelle prive di valida notificazione o, secondo quanto valorizzato dal giudice di merito, su importi non sufficienti a giustificare la misura cautelare/esecutiva.
- Quando l'Agenzia delle Entrate, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, risulta soccombente, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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